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Risoluzione Agenzia Entrate n.3 del 14.01.2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

L’articolo 164, comma 1-bis, del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall’articolo 1, comma 922, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, nella misura prevista dal comma 1 del citato articolo 164 del TUIR, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

L’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 923 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ai fini della detraibilità dell’IVA, prevede che le operazioni, ivi indicate, debbano essere provate dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018 ha individuato i mezzi di pagamento idonei ai fini di quanto disposto dai citati commi 922 e 923, quali, tra l’altro, carte di credito, di debito e prepagate.

In proposito, l’articolo 1, comma 924, della stessa legge n. 205 del 2017, riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti ivi previsti. Tali disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Considerato che il credito d’imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento.

L’articolo 1, comma 925, della legge n. 205 del 2017, poi, prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6896”, denominato “Credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205″.

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Infine, si precisa che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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