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Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 09.01.2006

Imputazione, da parte del concessionario, delle somme riscosse a seguito di procedure esecutive


Imputazione, da parte del concessionario, delle somme riscosse a seguito di procedure esecutive
Risoluzione Agenzia Entrate n. 3 del 09.01.2006

E’ stata sottoposta all’attenzione della scrivente una problematica relativa alla corretta imputazione, da parte delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, delle somme incassate a seguito di espropriazione forzata.
In particolare, è emersa l’esigenza di fornire istruzioni sul comportamento che tali società devono mantenere nei casi in cui le somme conseguite a seguito della citata procedura esecutiva siano inferiori rispetto all’importo del credito per cui si procede.
Al riguardo, è stato segnalato che alcuni concessionari riterrebbero corretto imputare le somme riscosse in via preventiva a copertura delle spese di cui alla tabella A e B del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e soltanto successivamente al credito iscritto a ruolo.
Ciò, in quanto, in base all’art. 49, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – secondo il quale il procedimento di espropriazione forzata promosso dal concessionario è regolato dalle norme ordinarie – sarebbero applicabili, anche per la riscossione coattiva a mezzo ruolo, gli artt. 2755 e 2770 c.c., che riconoscono un privilegio alle spese di giustizia sostenute per l’espropriazione dei beni.
In proposito, si rileva che tale interpretazione non trova fondamento nella vigente normativa in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
In effetti, il citato art. 49 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce esclusivamente le modalità con cui il concessionario svolge l’attività di esecuzione forzata e non disciplina in alcun modo i criteri di imputazione delle somme riscosse a seguito di tale attività.
I predetti criteri sono, invece, indicati espressamente dall’art. 31 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale l’imputazione delle somme riscosse non può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore del concessionario, “se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora”.
Pertanto, considerato che il predetto articolo detta regole di carattere generale, relative, evidentemente, alle somme incassate dal concessionario in qualunque fase del procedimento di riscossione, lo stesso concessionario dovrà utilizzare gli importi riscossi prima per soddisfare integralmente i crediti iscritti a ruolo e soltanto dopo per ottenere, a carico del debitore, il rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione coattiva, nella misura prevista dal citato decreto del 21 novembre 2000.
Ciò, fermo restando, naturalmente, il diritto del concessionario – in caso di mancata riscossione dell’intero credito iscritto a ruolo e degli interessi di mora e, quindi, di impossibilità di far gravare sul debitore le spese sostenute – di percepire il rimborso di tali spese a seguito del riconoscimento del discarico per inesigibilità.
Si invita codesta associazione a diramare le presenti istruzioni alle aziende concessionarie.

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