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Risoluzione Agenzia Entrate n. 297 del 12.09.2002

Quesito XY – Legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Computo dell’IVA indetraibile nel valore del bene cui riferire i benefici della detassazione


Quesito XY – Legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Computo dell’IVA indetraibile nel valore del bene cui riferire i benefici della detassazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 297 del 12.09.2002

L’Associazione XY ha chiesto chiarimenti in merito ai criteri di applicabilità dell’art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito.
In particolare l’associazione ha chiesto di conoscere se nel valore dell’investimento, come definito dall’art. 4 della legge n. 383 citata, debba computarsi l’IVA relativa all’acquisto di beni afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art.10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Riguardo alla problematica evidenziata, che riveste carattere generale, si precisa quanto segue.
L’articolo 4, comma 4, della legge n. 383 del 2001 citata stabilisce che “per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria”.
Si osserva al riguardo che, con riferimento alla disposizione di contenuto analogo recata dall’art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, con circolare del 30 maggio 1995, n. 154/E, punto 4.3, è stato precisato che l’IVA totalmente indetraibile relativa alle singole operazioni di acquisto “per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del DPR n. 633 del 1972 e quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del 100 per cento applicando i criteri di cui all’art. 19, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972”, costituisce una componente del costo del bene cui afferisce, da prendere a base anche ai fini del reddito agevolato.
In base alla soluzione interpretativa richiamata, confermata con circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, deve, pertanto, ritenersi che la computabilità dell’IVA nel valore dell’investimento, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’art.4 della legge n. 383 del 2001, è subordinata alla totale indetraibilità dell’IVA per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del DPR n. 633 del 1972 o, comunque, per mancanza di attività imponibili che diano luogo all’applicazione della detrazione d’imposta secondo i criteri dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
Nel caso concreto va, pertanto, verificata la sussistenza delle condizioni sopra evidenziate per determinare il valore dell’investimento, qualora sussistano tutti i requisiti normativamente prescritti per l’applicazione del beneficio di cui all’art. 4 della legge n. 383 del 2001.

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