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Risoluzione Agenzia Entrate n. 292 del 09.09.2002

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Art. 10, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 4 dicembre 19997, n. 460. Attività di beneficenza


Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Art. 10, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 4 dicembre 19997, n. 460. Attività di beneficenza
Risoluzione Agenzia Entrate n. 292 del 09.09.2002

Pervengono presso questa Direzione numerosi quesiti circa l’esatta individuazione dell’attività di beneficenza, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tra i settori di attività in cui le ONLUS sono tenute ad operare per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’attività di beneficenza, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, fa parte di quei settori di attività per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti.
Al riguardo la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 ha precisato che il fine solidaristico è considerato immanente per la beneficenza (come pure per l’assistenza sociale e socio-sanitaria), in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa.
In sostanza, come chiarito anche nella risoluzione n. 75/E del 21 maggio 2001, il principio di immanenza del fine solidaristico nell’attività di beneficenza, come pure nelle attività di assistenza sociale socio-sanitaria, va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno l’essenza stessa delle attività di beneficenza, di assistenza sociale e socio-sanitaria.
Ciò premesso, adottando un’ interpretazione evolutiva della storica nozione di beneficenza – quale attività, diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo – questa Agenzia ritiene di poter ricondurre in essa non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone. Appaiono, in ogni caso, riconducibili nella beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

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