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Risoluzione Agenzia Entrate n. 28/E del 31.05.2024

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche


RISOLUZIONE N. 28/E



Roma, 31 maggio 2024

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e
“F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero
dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche

Con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo per consentire il

versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo

sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo

automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

del 4 dicembre 2020:

“A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020

Controllo automatizzato”;

“A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 –

Controllo automatizzato – sanzioni”;

“A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 –

Controllo automatizzato – interessi”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, con l’indicazione nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato

AAAA”, delle informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate

telematicamente dall’Agenzia delle entrate.

****

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti

secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

? nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a debito versati”;

? i campi “codice atto” e “riferimento B” sono valorizzati, rispettivamente, con

il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate

telematicamente dall’Agenzia delle entrate;

? il campo “riferimento A” non è valorizzato.

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