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Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 25.02.2005

Mandato al difensore esterno da parte del concessionario del servizio riscossione tributi – imposta di bollo


Mandato al difensore esterno da parte del concessionario del servizio riscossione tributi – imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 25.02.2005

La Commissione Tributaria Provinciale di … chiede chiarimenti sul trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, del mandato difensivo apposto a margine degli atti (controdeduzioni) depositati in commissione tributaria dal difensore di fiducia esterno di X s.p.a. (concessionario servizio riscossione).
In particolare, chiede “…se i mandati dei Servizi Riscossione Tributi ai rispettivi difensori devono intendersi strumentali alla attività difensiva degli uffici – e come tali esenti dall’imposta di bollo – oppure meri atti di conferimento d’incarico a soggetti esterni agli Uffici medesimi legittimati ad agire in nome e per conto di questi ultimi in sede di contenzioso – e come tali assoggettati all’imposta di bollo”.
Al riguardo, si osserva che l’articolo 5, comma 3, della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell’imposta di bollo) esenta in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
Sulla portata del suddetto articolo 5, con risoluzione del 19 febbraio 2002, n. 49/E, e, precedentemente, con circolare del 2 gennaio 1976, n. 1, l’Amministrazione Finanziaria aveva affermato che “…l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 5 della tabella riguardi anche gli atti posti in essere dal concessionario…” precisando altresì che tra questi rientrano, “…gli atti difensivi e di costituzione in giudizio del concessionario…”.
Pertanto, affinché un atto del Concessionario del servizio riscossione tributi sia esente dall’imposta di bollo deve essere oggettivamente correlato al procedimento di riscossione dei tributi e delle entrate elencate nel sopra citato articolo 5.
L’obbligo di stare in giudizio mediante procuratore per i concessionari è stabilito dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce: “le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle finanze – rectius, delle Agenzie fiscali – o dall’ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”.
Ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto “sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio, l’ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”.
In virtù di tali norme, il Concessionario del servizio di riscossione, a differenza dell’Amministrazione Finanziaria, è obbligato ad avvalersi dell’assistenza tecnica da parte di uno dei soggetti indicati nel comma 2 del medesimo articolo 12. (cfr.circolare del 23 aprile 1996, n. 98 del Ministero delle Finanze).
Da quanto esposto emerge una evidente correlazione tra il mandato difensivo, conferito a margine degli atti o con atto separato, e gli atti del procedimento di riscossione dei tributi. Del resto, l’articolo 5, al comma 1, della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 espressamente prevede l’esclusione dall’esenzione “…di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”, mentre nulla dispone con riferimento agli stessi atti emessi dall’Ufficio impositore o dal concessionario per la riscossione.
In sintesi, non è soggetta all’imposta di bollo la procura rilasciata dal Concessionario del servizio riscossione tributi ad un difensore esterno in relazione ad un atto difensivo relativo e alla riscossione dei tributi.
Ovviamente, la predetta esenzione non opera quando il Concessionario sia presente in giudizio in qualità di contribuente (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2002, n. 34).

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