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Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 02.10.2007

Consulenza giuridica – Articolo 7 del decreto 13 luglio 2000 – Annullabilità degli abbonamenti a data libera – Società Italiana degli Autori ed Editori


Consulenza giuridica – Articolo 7 del decreto 13 luglio 2000 – Annullabilità degli abbonamenti a data libera – Società Italiana degli Autori ed Editori
Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 02.10.2007

QUESITO
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha premesso che gli abbonamenti c.d. “a data libera” consentono allo spettatore di fruire, a sua scelta, di un numero prestabilito di eventi, in un determinato arco temporale.
Ciò posto, detta società chiede di sapere, in relazione a tale tipologia di abbonamenti, quali siano i termini per procedere all’annullamento del titolo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La SIAE ritiene che gli abbonamenti c.d. “a data libera” possano essere annullati fino al giorno dell’ultimo evento utile per fruire interamente degli eventi acquistati in abbonamento: ad esempio, un abbonamento che dà diritto ad assistere a tre spettacoli a scelta dello spettatore, fra tutti quelli che si terranno nel mese di giugno, sarà annullabile fino al giorno 28 dello stesso mese.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 stabilisce che “il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l’emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento”.
L’articolo 7, comma 2, del decreto in esame prevede che “il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3 dell’articolo 7 stabilisce che “in caso di mancata effettuazione dell’evento, il titolo può essere annullato, con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte”.
La norma sopra richiamata prevede, in sostanza, le ipotesi in cui è consentito l’annullamento del titolo di accesso nonché le procedure e i termini per l’annullamento dei medesimi titoli emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
La circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 ha sintetizzato la disciplina dell’annullamento del titolo di accesso, precisando che lo stesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, nel sistema automatizzato che ne ha permesso l’emissione, con descrizione anche della causale:
“a) in via generale entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell’evento (articolo 7, comma 1);
b) immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia emesso per errore, ma non ancora rilasciato (articolo 7, comma 2);
c) entro i termini di versamento delle imposte qualora l’evento non dovesse effettuarsi e sia previsto il rimborso dei corrispettivi (articolo 7, comma 3)”.
Con risoluzione n. 27 del 28 febbraio 2007 è stato chiarito che la procedura di annullamento sopra descritta è applicabile sia all’ipotesi di emissione del titolo di accesso per la singola manifestazione spettacolistica sia a quella di emissione dell’abbonamento.
In particolare, la citata risoluzione n. 27 ha precisato, con riferimento all’emissione di un abbonamento, che per quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento deve intendersi “il quinto giorno successivo a quello del primo evento fruibile con l’abbonamento stesso, sempre che il soggetto in favore del quale è emesso il titolo da annullare non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo”.
Quanto sopra premesso, si ritiene che in caso di abbonamento c.d. “a data libera” il titolo sia annullabile, secondo l’ipotesi prevista in via generale dall’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore con l’abbonamento, sempre che lo stesso spettatore non abbia già fruito della relativa prestazione spettacolistica.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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