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Risoluzione Agenzia Entrate n. 27/E del 15.04.2021

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147



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RISOLUZIONE N.27/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 15 aprile 2021

OGGETTO: istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

L’articolo 5 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha inserito il comma
3-bis all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, al fine di prorogare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati, che prevede una tassazione del 50 per cento ovvero del 10 per cento del reddito, in presenza dei requisiti indicati nello stesso comma
3-bis.

I soggetti individuati dal citato articolo 5, comma
2-bis, del
decreto-legge n. 34 del 2019, possono optare per l’applicazione del regime speciale agevolato in parola, previo versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, secondo le condizioni specificate, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) dello stesso comma
2-bis.

Ai sensi del comma
2-ter del menzionato articolo 5, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 sono state definite le modalità di esercizio della suddetta opzione.

In particolare, il punto 1.3 del richiamato provvedimento dispone che il versamento degli importi dovuti per esercitare l’opzione sono versati mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il successivo punto 1.4 del medesimo provvedimento stabilisce che l’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo


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di fruizione dell’agevolazione di cui trattasi. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del menzionato provvedimento.

Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi in parola, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:

∙“1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co.
2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;

∙“1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co.
2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

−nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;

−nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

∙nel campo “tipo”, la lettera “R”;

∙nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterĂ  la richiesta di applicazione del regime agevolato;

∙nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;

∙nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel formato “AAAA”;

∙nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

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