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Risoluzione Agenzia Entrate n. 26/E del 15.04.2021

Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato



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RISOLUZIONE N. 26 /E

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese

Roma 15 aprile 2021

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in merito alle modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato (di seguito RNA) dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018.

I contribuenti rappresentano di aver erroneamente compilato il suddetto prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA.

In particolare, le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354). L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.


Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA (di seguito Regolamento).

In ordine alle modalitĂ  di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e
“semi-automatici”), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti termini e modalitĂ  di registrazione dell’aiuto.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semi- automatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.

L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Ciò premesso, ai fini dei chiarimenti richiesti si rappresenta che nelle istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo


dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.

Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto sulla base di quanto previsto dai commi 8 e
8-bis, dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale.

Riguardo il profilo sanzionatorio si ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Firmato digitalmente

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