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Risoluzione Agenzia Entrate n. 258 del 01.08.2002

Tassa di possesso per autoveicoli con targa E.E. (Escursionisti Esteri) –  Cittadini non residenti in Italia


Tassa di possesso per autoveicoli con targa E.E. (Escursionisti Esteri) – Cittadini non residenti in Italia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 258 del 01.08.2002

Sono pervenuti numerosi quesiti sul trattamento ai fini delle tasse automobilistiche dei veicoli con targa E.E. (Escursionisti Esteri).
Sono targati E.E i veicoli individuati dall’articolo 134 del Nuovo Codice della Strada e dall’articolo 340 del relativo Regolamento e, precisamente, i veicoli “importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, (…) e che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio”, per i quali “sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, (…)”.
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare n. 111 del 2 giugno 1996 ha indicato le modalità per ottenere l’immatricolazione e la proroga per le autovetture importate temporaneamente da paesi extracomunitari, precisando al punto C quelle relative ai veicoli destinati alla esportazione in paesi extracomunitari o importati temporaneamente da detti paesi e al punto F le modalità per la proroga di validità delle targhe E.E. Il Dipartimento dei Trasporti con la circolare del 23 dic.1999 Mot. A34 ha individuato le modalità per immatricolare i veicoli dei cittadini comunitari che abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano.
L’articolo 5, comma 32, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 stabilisce per i veicoli importati temporaneamente dall’estero l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nella stessa misura dovuta dai veicoli nazionali “solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati”.
Gli articoli 8 e 18 del T.U. delle tasse automobilistiche (d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39) dispongono che le autovetture ed i motocicli ad uso privato, importati temporaneamente dall’estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all’estero, usufruiscono dell’esenzione dal pagamento della tassa di possesso per un periodo di tre mesi, decorso il quale possono circolare in Italia per altri nove mesi contro il pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno.
L’articolo 8 al comma 5 precisa inoltre, che l’esenzione è subordinata “alla sussistenza di reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell’autoveicolo temporaneamente importato”.
Da quanto rappresentato consegue che le autovetture targate E.E. rilasciate a cittadini non residenti in Italia sono assoggettate al regime della temporanea importazione, e quindi all’applicazione della tassa automobilistica ai sensi dei citati artt. 8 e 18 del T.U. delle tasse automobilistiche.
Si rammenta, inoltre, che la Direttiva CEE n. 89/93 del 25 ottobre 1993, dopo aver individuato le tasse sugli autoveicoli dovute negli stati membri, (articolo 3) dispone che “Per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli Stati membri, le tasse di cui all’articolo 3 sono riscosse unicamente dallo Stato membro d’immatricolazione”(articolo 5);
Ne consegue che per evitare la doppia imposizione uno Stato membro non può applicare la tassa sugli autoveicoli ai mezzi immatricolati in altri stati membri.
Detta Direttiva, benché annullata per la mancata consultazione del Parlamento Europeo, con sentenza della Corte di Giustizia del 5 luglio 1995, ha continuato a produrre i suoi effetti fino all’emanazione (cfr. punto 32 dalla stessa sentenza della Corte), della nuova Direttiva (1999/62/CE del Parlamento Europeo del 17 giugno 1999) che sostituisce la precedente e riproduce, al Capo II, nell’articolo 5, esattamente la normativa previgente.
Da ultimo, la scrivente evidenzia che ai fini dell’esenzione dal pagamento della tassa di possesso per i veicoli in temporanea importazione, l’articolo 17 del citato T.U. (come modificato dall’articolo 50 della legge 342 del 2000) non prevede l’esenzione per gli autoveicoli targati E.E..
Da quanto esposto emerge che gli autoveicoli appartenenti a cittadini diversi da quelli comunitari con targa E.E., assoggettati al regime della temporanea importazione, usufruiscono dell’esenzione dal pagamento, a condizione di reciprocità di trattamento, per la durata di soli tre mesi (franchigia fissata dal 1 comma dell’articolo 8 del T.U. delle tasse automobilistiche).
Trascorso il trimestre, gli stessi autoveicoli possono circolare in Italia per altri nove mesi, contro pagamento della tassa automobilistica pari a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per i veicoli immatricolati in Italia, per ciascun mese di soggiorno o frazione di questo. Anche per i mesi di ulteriore proroga, concessa dagli Uffici della Motorizzazione Civile, è dovuta la tassa automobilistica nella misura precisata.
Decorso un anno dall’immatricolazione nella speciale serie E.E., l’autovettura, che non usufruisce di ulteriori proroghe al regime della temporanea importazione e non viene riesportata, si considera nazionalizzata; conseguentemente per la stessa deve essere corrisposta la tassa automobilistica prevista per le autovetture italiane.

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