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Risoluzione Agenzia Entrate n. 253 del 14.09.2007

Interpello – 3 Reggimento di ………. Riparazione elicotteri e ”veicoli antincendio” al di fuori dell’area aeroportuale. Articolo 9 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istanza presentata il 18 maggio 2007


Interpello – 3 Reggimento di ………. Riparazione elicotteri e “veicoli antincendio” al di fuori dell’area aeroportuale. Articolo 9 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istanza presentata il 18 maggio 2007
Risoluzione Agenzia Entrate n. 253 del 14.09.2007

Con istanza di interpello, presentata il …………, il 3 Reggimento di…………… ha posto il seguente

QUESITO
Il 3 Reggimento di …………., incaricato della manutenzione e riparazione degli elicotteri A129 e dei “veicoli antincendio” (o “mezzi speciali antincendio”), ha rappresentato la necessità di affidare a soggetti terzi alcune prestazioni da effettuare sui “mezzi speciali antincendio”.
Detti interventi saranno posti in essere, dalle ditte incaricate, in parte all’interno ed in parte all’esterno dell’area aeroportuale.
Tanto premesso, il contribuente chiede se le manutenzioni e le riparazioni dei mezzi speciali di cui sopra costituiscano, nei casi in cui siano rese all’interno o all’esterno dell’area aeroportuale, operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo, 9, primo comma, n. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e se l’acquisto di ricambi “destinati” alla manutenzione dei mezzi speciali e l’acquisto di “polveri” e schiume” da impiegare in eventuali interventi sugli aeromobili costituiscano, altresì, operazioni non imponibili.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente, richiamato il contenuto della Risoluzione 15 settembre 1994, prot. n. VII-15-556, che riconosce, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, n. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, il regime di non imponibilità alle prestazioni di servizi rese sui mezzi di trasporto negli aeroporti militari e precisato che i “mezzi speciali antincendio” sui quali saranno effettuate le prestazioni possono circolare esclusivamente all’interno dell’area aeroportuale e che il servizio di cui trattasi rientra nei compiti propri del Reggimento, ritiene che tutte le prestazioni rappresentate, qualora vengano effettuate all’interno dell’aerea aeroportuale, debbano essere considerate non imponibili mentre si esime dal prospettare alcuna soluzione qualora i predetti servizi siano resi al di fuori degli spazi aeroportuali.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 9, primo comma, n. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 dispone, tra l’altro, la non imponibilità per i servizi prestati negli aeroporti alla duplice condizione che le operazioni siano svolte nell’ambito aeroportuale e che riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.
Il Legislatore ha chiarito, interpretando autenticamente la disposizione nell’articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, che, tra i servizi di cui al n. 6) del citato articolo 9, rientrano anche i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto nonché quelli di cui al n. 5) del citato art. 9, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni “purché resi nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati”.
La non imponibilità ad IVA, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, pertanto, dipende dal luogo in cui le operazioni sono effettuate e dal fatto che le prestazioni siano direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso.
Secondo quanto precisato nell’istanza, i mezzi speciali antincendio, sui quali vengono effettuate le operazioni di manutenzione, sono “esclusivamente progettati ed impiegati per il servizio di intervento in ambito aeroportuale” e “sono caratterizzati da particolari impianti di motorizzazione e da impianti di erogazione delle polveri o delle schiume appositamente progettati e realizzati”.
Invero, le caratteristiche tecnico-strutturali dei mezzi speciali antincendio e le funzioni cui sono destinati portano a ritenere che essi non possano essere considerati mezzi di trasporto e che, pertanto, nel caso in esame, la norma agevolativa non può essere invocata nella parte relativa alla “assistenza ai mezzi di trasporto”, intesa anche in senso ampio, riferita, cioè, alle prestazioni di riparazione e a quelle volte al mantenimento in efficienza dei mezzi stessi.
Tuttavia, proprio la peculiare natura ed il particolare impiego dei mezzi speciali antincendio inducono a ritenere che essi possano essere ragionevolmente considerati parte essenziale dell’impianto antincendio aeroportuale senza o in carenza del quale la movimentazione dei velivoli sarebbe preclusa o, comunque, resa particolarmente difficoltosa in termini di sicurezza.
Inquadrata in tal senso la natura dei mezzi in discorso, si ritiene che l’agevolazione prevista dal primo comma, n. 6) del citato articolo 9, del D.P.R. n. 633 del 1972, possa essere applicata anche alle prestazioni relative alla manutenzione dei mezzi antincendio.
Va, inoltre, precisato che in base all’esplicito riferimento contenuto nella ripetuta disposizione di cui all’articolo 9, primo comma, n. 6) possono beneficiare del regime di non imponibilità ad IVA le sole operazioni di manutenzione e riparazione effettuate sui mezzi speciali antincendio all’interno dell’area aeroportuale, mentre i servizi prestati al di fuori della predetta area dovranno essere assoggettati all’imposta con aliquota ordinaria.
Infine, si fa presente che l’acquisto dei ricambi, delle schiume e delle polveri destinati ai mezzi di soccorso, dovrà essere assoggettato all’IVA, atteso che l’articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 contempla le sole prestazioni di servizi.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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