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Risoluzione Agenzia Entrate n. 25/E del 24.05.2023

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205


RISOLUZIONE N. 25/E

Roma, 24 maggio 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui
all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede

benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e

di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di

fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente

alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3,

lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-

legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.

123.

Atteso il rinvio operato dal predetto comma 64 alle norme che disciplinano il credito

d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di

presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo

l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

del 14 aprile 2017 e successive modifiche.

In particolare, il credito in argomento è utilizzabile in compensazione con le modalità

di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello

F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle

entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

? “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1,

commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei

costi, nel formato “AAAA”.

Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24

presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione

non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle

comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dai citati

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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