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Risoluzione Agenzia Entrate n. 25/E del 07.06.2022

Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e

ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al

Servizio Sanitario Nazionale


RISOLUZIONE N.25/E


Roma, 7 giugno 2022

OGGETTO: Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e

ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al

Servizio Sanitario Nazionale

L’articolo 63 del DPCM del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento

dei livelli essenziali, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502) al comma 4 ha previsto che “I minori stranieri presenti sul

territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al

soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano

dell’assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani“.

Inoltre, l’articolo 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 (Disposizioni in

materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha sancito

l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei “minori

stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di

soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel

territorio nazionale“.

Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in

ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo

stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per

l’iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l’attribuzione

Divisione Servizi

del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare

permesso di soggiorno.

Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell’Agenzia delle

entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti

indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice

fiscale.

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri

devono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate dalla struttura ASL

tenuta all’iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il

codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice

fiscale di altri soggetti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973

(Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL

competente tramite il modello anagrafico AA4/8 – Domanda di attribuzione codice

fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera

sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come

tipologia richiedente il codice 17 – Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del

codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche,

associazioni sportive, ecc. (art.6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973) ovvero, se relative

a più minori, tramite un’unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal

suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione

della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice

fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti

in base ai quali effettua l’iscrizione al SSN.

L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire

agli atti l’eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare

preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria,

anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già

titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da

quelli dichiarati dalla struttura ASL.

Una volta generato il codice fiscale, l’Ufficio lo comunica all’ASL

richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la

responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni

Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa volti a concordare

modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.

IL VICEDIRETTORE

CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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