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Risoluzione Agenzia Entrate n. 238 del 24.08.2007

Istanza di interpello – ALFA – Articoli 19-bis1 e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Costi indetraibili per servizi


Istanza di interpello – ALFA – Articoli 19-bis1 e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Costi indetraibili per servizi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 238 del 24.08.2007

Con istanza di interpello, presentata il 26 aprile 2007, concernente l’esatta applicazione degli articoli 19-bis1 e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la ALFA ha posto il seguente

QUESITO
La ALFA è una società, con sede in …., che distribuisce, in ambito europeo, le apparecchiature medicali prodotte e vendute dal Gruppo multinazionale ALFA GROUP INCORPORATED di cui fa parte. Nello svolgimento della sua attività, la società istante si avvale delle società locali del Gruppo e, in particolare, in Italia di ALFA ITALIA s.r.l.
La società italiana svolge, secondo quanto rappresentato dalla società istante, una prestazione complessa unitaria ed inscindibile attraverso l’utilizzo di risorse proprie, materiali ed immateriali, organizzate secondo le proprie competenze.
Per i servizi resi alla distributrice europea, la ALFA ITALIA s.r.l. percepisce un corrispettivo costituito dai costi specifici sostenuti maggiorati di un 5%.
Le prestazioni rese dalla società nazionale sono rilevanti in Italia e, pertanto, sui relativi corrispettivi viene applicata l’IVA del 20%.
In particolare, i costi specifici sono costituiti prevalentemente da:
– Costo del personale utilizzato, inclusi bonus, contributi previdenziali e oneri connessi;
– Spese telefoniche, di telecomunicazioni e generali;
– Spese di mobilità connesse: costi viaggi costi auto, hotel e ristorazione.
La ALFA ITALIA s.r.l., per i costi di mobilità, non effettua, ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettere a,b,c,d,e,f, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alcuna detrazione Iva in quanto si tratta di costi non inerenti l’attività caratteristica che svolge.
Tanto premesso, la ALFA chiede se possa ottenere il rimborso, ai sensi dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, dell’IVA riaddebitata sui costi complessivamente sostenuti (compresi quelli per alberghi, ristoranti e per l’uso dell’auto indetraibili per la società italiana) e ricalcolati da ALFA ITALIA s.r.l. nella fattura relativa alla prestazione generica da quest’ultima resa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
La ALFA ritiene corretto chiedere il rimborso del 100% dell’IVA pagata sui servizi resi dalla società italiana in quanto, a suo parere, ricorrerebbero le condizioni di cui all’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Secondo la società danese, il fatto che i costi formanti il corrispettivo del servizio complesso reso da ALFA ITALIA s.r.l., integralmente assoggettato ad IVA del 20%, comprendano quelli per servizi indetraibili, ai fini IVA, per la società italiana, non pregiudica la detraibilità (per il soggetto italiano, il rappresentante fiscale o il soggetto direttamente identificato) o il diritto al rimborso dell’intera imposta per il soggetto che riceve il servizio.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Da quanto rappresentato si ricava che il servizio reso alla società istante realizza una prestazione unica, in quanto effettuato in esecuzione di un contratto che ha per oggetto un risultato economico unitario, che non è suscettibile di essere scomposto artificiosamente.
Nell’ambito di tale contratto le diverse componenti di costo per servizi utilizzati, ancorché richiamati in fattura ai fini della determinazione dei corrispettivi, non assumono rilevanza, in quanto relativi a costi di produzione di beni e servizi consumati esclusivamente dalla società nazionale nell’espletamento della propria attività.
Infatti, alla luce del principio di neutralità del tributo, il regime di indetraibilità va posto a carico unicamente di colui che acquista e utilizza i servizi oggettivamente indetraibili che, nel caso di specie, è la ALFA Italia s.r.l.
Per quanto sopra esposto e in ossequio al principio che impone, ai fini IVA, il medesimo trattamento fiscale alle società nazionali ed a quelle comunitarie, la scrivente ritiene che l’istanza di rimborso della ALFA, da presentare ai sensi dell’articolo 38-ter del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possa essere accolta ove ricorrano tutte le condizioni di legge prescritte dal medesimo articolo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla scrivente Direzione Centrale, viene resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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