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Risoluzione Agenzia Entrate n.23 del 27.02.2015

Aliquota IVA per cessioni di acqua ossigenata al 3 per cento


 

Aliquota IVA per cessioni di acqua ossigenata al 3 per cento

Con richiesta di consulenza giuridica, sono stati chiesti chiarimenti in merito all?applicazione dell?aliquota IVA ridotta del 10 per cento al prodottoidrogeno di perossido 3 per cento, ai sensi del n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Quesito

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di idrogeno di perossido (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento, utilizzata come sostanza per l?asepsi e la disinfezione della cute lesa.

La Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento e, in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale?.
Nello specifico, la vigente Farmacopea Ufficiale nomina, tra le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, l?Idrogeno di Perossido (acqua ossigenata) 3 per cento, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio?.
Ci? premesso, l?istante chiede di conoscere se alle cessioni del prodotto“Idrogeno di perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento?, nei formati di seguito indicati, possa applicarsi l?aliquota ridotta al 10 per cento, in quanto riconducibili alle “sostanze farmaceutiche? di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste:

1) Idrogeno di perossido (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento, in flaconi da 250 ml;
2) Idrogeno di perossido (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento, in flaconi da 500 ml;
3) Idrogeno di perossido (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento, in flaconi da 750 ml;
4) Idrogeno di perossido (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento, in flaconi da 1000 ml.

Soluzione prospettata

L?istante ritiene che il prodotto in questione, in tutti i formati in parola, rientri fra le sostanze farmaceutiche di cui al punto 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e pertanto debba scontare l?aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
Parere dell?Agenzia delle Entrate

Nonostante non sia stata fornita dall?istante l?analisi merceologica del prodotto effettuata dall?Agenzia delle dogane, si ritiene che possa prescindersi dalla stessa, dal momento che il bene in argomento ? un prodotto ben specifico, qualificato “perossido di idrogeno? ovvero “acqua ossigenata?, che, nella TARIC risulta classificato alla voce 28470000 “Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea?, indipendentemente dal tipo di concentrazione.
La Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento, in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale?, subordinando, peraltro, l?applicazione dell?aliquota agevolata non tanto alla classificazione merceologica del prodotto, bens? alla disciplina specifica di settore.
In base alla previsione contenuta nella Farmacopea Ufficiale, XII edizione, aggiornata dal decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010, specificamente nella Tabella n. 2, tra le sostanze di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, “nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio?, ? espressamente indicato l?idrogeno perossido, ma solo in soluzione 3 per cento, corrispondente a 10 volumi.
Di conseguenza, solo alle cessioni del prodotto “Idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento?, stabilizzato a 10 volumi, sar? applicabile l?aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal formato della confezione.
Si osserva, infine, che la medesima aliquota si applica anche laddove il prodotto sia ceduto da rivenditori diversi dalle farmacie, purché lo stesso rispetti le caratteristiche sopra indicate.
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