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Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 10.08.2007

IVA. – Aliquota applicabile alle prestazioni di noleggio delle macchine operatrici e di movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme. – N. 127–sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633


IVA. – Aliquota applicabile alle prestazioni di noleggio delle macchine operatrici e di movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme. – N. 127–sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 226 del 10.08.2007

QUESITO
L’Azienda ALFA s.p.a. riferisce di svolgere l’attività di gestione dei rifiuti, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi, in base al contratto di servizio stipulato con il Comune di Milano in data 13 aprile 2005.
L’ALFA s.p.a. evidenzia inoltre di stipulare, nell’ambito della suddetta attività, una serie di contratti con imprese terze, aventi ad oggetto, in particolare:
– a) “il noleggio di macchine operatrici con o senza operatore per il servizio di caricamento dei rifiuti”;
– b) “la movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme”;
– c) “il noleggio dei cassoni e di apparecchiature per la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti (…)”.
Ciò premesso, l’ALFA s.p.a. chiede di conoscere quale sia l’aliquota applicabile, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, alle anzidette prestazioni ad essa rese dalle ditte appaltatrici, con particolare riferimento all’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’ALFA s.p.a. ritiene che le prestazioni di noleggio delle macchine operatrici, di movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme e di noleggio dei cassoni e delle apparecchiature per la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento, non essendo riconducibili tra le prestazioni di “gestione dei rifiuti” di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il n. 127 – sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 assoggetta all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento le “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g) del medesimo decreto (…)”.
Il citato D. Lgs. n. 22 del 1997, concernente “attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, è stato abrogato dall’articolo 264, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale”, a decorrere dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 152).
In seguito all’anzidetta abrogazione, il richiamo operato dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 al D. Lgs. n. 22 del 1997 deve intendersi riferito al D. Lgs. n. 152 del 2006.
Pertanto, il richiamo all’art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del D. Lgs n. 22 del 1997, relativo alle definizioni di attività di gestione, stoccaggio e deposito
temporaneo, deve intendersi riferito all’art. 183, comma 1, lettere d), l) e m), del D. Lgs. n. 152 del 2006. Il richiamo operato all’art. 7, comma 2 e comma 3, lett. g), del D. Lgs n. 22 del 1997, in merito alle nozioni di rifiuti urbani e speciali, deve intendersi riferito all’art. 184, comma 2 e comma 3, lett. g), del D. Lgs n. 152 del 2006.
Per quanto concerne l’attività di “gestione dei rifiuti” l’articolo 183, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 152 del 2006, con una disposizione avente tenore sostanzialmente identico a quella di cui al previgente articolo 6, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 22 del 1997, definisce la suddetta attività come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (…)”.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si evidenzia quanto segue.
Le attività indicate ai punti a) e c) del quesito, in quanto realizzano il noleggio dei cassoni, delle macchine operatrici e delle apparecchiature per la compattazione e lo smaltimento dei rifiuti, non possono ricondursi in alcuna delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti incluse nella “gestione dei rifiuti” di cui alla citata lettera d), comma 1, dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006.
Conseguentemente, le anzidette prestazioni di noleggio non possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, ma sono assoggettabili all’aliquota ordinaria del 20 per cento.
Riguardo alle attività indicate al punto b) del quesito, aventi ad oggetto la “movimentazione dei rifiuti presso le piattaforme”, si rileva che le stesse realizzano, in sostanza, un’attività di trasporto dei rifiuti, inclusa, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs n. 152 del 2006, nella “gestione dei rifiuti”.
Dette attività, pertanto, sono assoggettabili all’aliquota ridotta del 10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, sempre che abbiano ad oggetto rifiuti urbani o rifiuti speciali, di cui, rispettivamente, all’art. 184, comma 2 e comma 3, lett. g), del D. Lgs. n. 152 del 2006.

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