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Risoluzione Agenzia Entrate n. 223 del 05.12.2003

Aliquota Iva applicabile alle cessioni di verdura cotta


Aliquota Iva applicabile alle cessioni di verdura cotta
Risoluzione Agenzia Entrate n. 223 del 05.12.2003

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale codesta Direzione regionale ha richiesto il parere della scrivente riguardo l’aliquota Iva applicabile sulle cessioni delle verdure trattate in acqua bollente e sale.
Al fine di assicurare un’uniformità sul territorio nell’applicazione delle norme vigenti su tale materia, è stato acquisito il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane, la quale, con la nota n. 3036 del 1 ottobre 2003, ha chiarito che “trattasi di prodotti di largo impiego gastronomico, sempre più diffusi sul mercato, costituiti da verdure cotte in acqua e sale mediante un procedimento non finalizzato alla conservazione temporanea, bensì a renderli idonei al consumo diretto”.
Nella stessa nota si precisa che, tenuto conto che il grado di cottura e il tenore salino li rendono edibili nello stato in cui si trovano all’atto della loro commercializzazione, “(…) i prodotti in questione dovrebbero collocarsi sotto la voce 2005 della tariffa doganale vigente, come “altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico” (…)”.
Ciò premesso, posto che detta classificazione corrisponde ad alcune posizioni della voce 2002 della tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, si ritiene che le cessioni dei prodotti in esame siano da assoggettare ad imposta ad aliquota ridotta del 10 per cento, in quanto rientranti fra quelli indicati al n. 70) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle dogane segnala altresì che, nell’ipotesi in cui il procedimento subito dalle verdure e, in particolare, la cottura in acqua e la salatura, fosse tale da assicurarne la conservazione temporanea e da renderle non idonee all’alimentazione nello stato in cui sono presentate, porterebbe a classificarle in una delle voci del capitolo 7 della tariffa doganale.
Ne consegue che, in tal caso, le relative cessioni sarebbero assoggettate all’aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del n. 5) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

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