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Risoluzione Agenzia Entrate n. 213 del 02.07.2002

Possibilità, per i concessionari del servizio nazionale della riscossione, di riscuotere somme relative a quote oggetto di definizione automatica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 79 della legge n. 342/2000


Possibilità, per i concessionari del servizio nazionale della riscossione, di riscuotere somme relative a quote oggetto di definizione automatica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 79 della legge n. 342/2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 213 del 02.07.2002

Alcuni concessionari del servizio nazionale della riscossione hanno chiesto alla scrivente di far conoscere il suo parere circa la possibilità, per gli stessi concessionari, di incassare somme iscritte a ruolo inserite nella definizione automatica prevista dall’art. 60 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e dall’art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e di procedere in via esecutiva allo scopo di riscuotere tali somme.
In proposito si osserva che le due disposizioni citate hanno consentito ai concessionari della riscossione di procedere alla definizione automatica di quote comprese in domande di rimborso o di discarico per inesigibilità aventi i requisiti indicati dal legislatore, ma non hanno previsto una sanatoria a favore dei contribuenti iscritti nei relativi ruoli.
Di conseguenza, i provvedimenti di rimborso o discarico emessi a seguito dell’ammissione delle predette quote alla definizione automatica producono effetti esclusivamente nel rapporto tra il concessionario e l’ente creditore, facendo venir meno, per lo stesso concessionario, il relativo carico contabile e gli obblighi che ne derivavano.
L’emissione dei predetti provvedimenti, invece, non inficia in alcun modo la perdurante esistenza del titolo esecutivo per procedere a carico dei soggetti iscritti a ruolo in conformità alle norme recate dal DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Pertanto, il concessionario discaricato per quote ammesse alla definizione automatica, pur non essendovi tenuto, è legittimato, in relazione a tali quote, ad intraprendere, nei confronti dei debitori morosi, le azioni esecutive e cautelari previste dalle norme vigenti; in tal caso, l’agente della riscossione è compensato secondo la disciplina ordinaria e, se riesce a riscuotere le somme iscritte nei ruoli formati da questa Agenzia, deve effettuare il riversamento in Tesoreria, sul cap. 2319, entro i termini di cui all’art. 22, comma 1, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 112/1999.

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