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Risoluzione Agenzia Entrate n. 211 del 14.12.2001

Mancato rilascio di titoli di accesso


Mancato rilascio di titoli di accesso
Risoluzione Agenzia Entrate n. 211 del 14.12.2001

Con la nota sopradistinta la Società …ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo delle sanzioni applicabili in materia di imposta sugli intrattenimenti e IVA sugli spettacoli, nei casi di mancato rilascio dei titoli di accesso, rappresentati, nell’attuale fase transitoria, soprattutto da biglietti vidimati dalla SIAE e, a regime, da titoli emessi dagli speciali misuratori fiscali.
Premesso che la sanzione di riferimento è quella prevista dall’art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 640/1972 per le attività di intrattenimento e quella di cui all’art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 471/1997 per gli spettacoli, viene chiesto in particolare di conoscere se le misure stabilite dalle predette norme debbano essere correlate all’imposta corrispondente all’importo complessivo di tutti i documenti non rilasciati, ovvero se, in caso di reiterate violazioni, occorra prendere in considerazione la sanzione relativa al singolo titolo, da maggiorare secondo i criteri previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 4721997 (concorso di violazioni e continuazione).
Fa notare la Società …. che, se fosse ritenuto corretto il criterio della continuazione, nel settore dell’imposta sugli intrattenimenti l’omesso rilascio di un numero considerevole di biglietti verrebbe punito proporzionalmente in misura assai più lieve rispetto al mancato rilascio di un solo titolo di accesso, dal momento che il citato art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 640/1972 non prevede una sanzione minima irrogabile, a differenza di quanto dispone l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471
Esaminata la questione, premesso che la stessa assume rilevanza soprattutto nella fase di emissione dell’atto irrogativo della sanzione, di competenza degli uffici finanziari, ritiene la scrivente che occorra tener distinta l’ipotesi di violazioni riguardanti l’IVA sugli spettacoli da quella relativa all’imposta sugli intrattenimenti (e IVA forfetaria connessa).
Ed invero nel campo dell’IVA sugli spettacoli le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione (mancato rilascio di fatture, ricevute, scontrini, ecc.) di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471 possono essere considerate funzionali o prodromiche rispetto a quelle di omessa o infedele dichiarazione annuale e, pertanto, realizzando con queste ultime la fattispecie della progressione, devono essere cumulati giuridicamente ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472.
Diversamente avviene per l’imposta sugli intrattenimenti (e connessa IVA forfetaria) nell’ambito della quale non è dato distinguere tra violazione prodromica e violazione finale e non è quindi configurabile la nozione di progressione (nella quale le violazioni più lievi rimangono “assorbite” da quella più grave). In tale materia la norma di riferimento è, pertanto, il comma 1 dell’art. 12 anzicitato, che limita la possibilità del cumulo giuridico alle sole ipotesi di più violazioni formali.
Di conseguenza, dovendosi com’è ovvio considerare sostanziale la violazione consistente nel mancato rilascio del titolo di accesso, la sanzione irrogabile in presenza di più violazioni deve necessariamente essere commisurata all’imposta corrispondente all’importo non documentato per tutti i titoli non rilasciati (c.d. cumulo materiale).

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