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Risoluzione Agenzia Entrate n. 21/E del 05.05.2022

Detrazioni fiscali per interventi edilizi – comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


RISOLUZIONE N. 21/E



Divisione Servizi


Roma, 5 maggio 2022


OGGETTO: detrazioni fiscali per interventi edilizi – comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


L’articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovevano essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Al riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.

Pertanto, è stato chiesto se e con quali modalità sia possibile ovviare alle criticità sopra descritte.

Tanto premesso, per consentire la sistemazione delle comunicazioni errate o scartate, che potrebbero avere effetti nei rapporti tra cedenti e cessionari dei crediti d’imposta, si rende noto che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:

2

  1. inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

  2. ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai precedenti punti a) e b).

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se trattasi di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti ‘a’ e ‘b’), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.

Resta fermo il caricamento sulla suddetta Piattaforma, entro il 10 maggio 2022, dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

(firmato digitalmente)

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