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Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 01.03.2012

Istituzione dei codici tributo per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nel territorio della Regione Siciliana ai sensi della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11


Istituzione dei codici tributo per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nel territorio della Regione Siciliana ai sensi della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11
Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 01.03.2012

L’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, della Regione Siciliana, ha previsto la concessione di un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, come definiti dagli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”, nella forma di credito d’imposta, a favore di imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, ivi incluse quelle artigiane, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione Siciliana nei limiti stabiliti dalla legge.
Con risoluzione n. 118/E del 9 dicembre 2011 è stato istituito il codice tributo 3897 denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009”, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del suddetto credito d’imposta.
Con convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e l’Agenzia delle entrate il 17 novembre 2010 sono state disciplinate le attività di gestione delle operazioni di fruizione del credito d’imposta previsto dalla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, prevedendo tra l’altro, all’articolo 4, comma 6, il controllo sul corretto utilizzo del credito d’imposta in parola e l’eventuale recupero dei crediti stessi.
Al riguardo, il recupero dei crediti d’imposta non spettanti è effettuato dall’Agenzia mediante l’atto di recupero di cui all’art. 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Tutto ciò premesso, per consentire il recupero delle somme relative all’indebita fruizione del credito d’imposta in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “3908” denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;
– “3909” denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è effettuato il versamento, valorizzato nel formato “AAAA”.

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