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Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 01.03.2004

Trasporto e di distribuzione di guide telefoniche. Richiesta di chiarimento


Trasporto e di distribuzione di guide telefoniche. Richiesta di chiarimento
Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 01.03.2004

– La XZ – ha rappresentato quanto segue.
Alcune imprese ad essa associate si avvalgono, nelle varie fasi del ciclo produttivo relativo al servizio di trasporto e di distribuzione delle guide telefoniche, di operatori terzi. Gli operatori, muniti di mezzi propri, si distinguono tra:
1) soggetti che svolgono i servizi di trasporto e di distribuzione merci con continuità, regolarità e professionalità;
2) soggetti che svolgono solo occasionalmente i servizi menzionati (studenti, pensionati etc..), esaurendo il loro intervento in un arco temporale che varia da uno a un massimo di otto giorni.
Ciò premesso, la XZ ha chiesto di conoscere se sui compensi corrisposti alla seconda categoria di operatori, ossia ai soggetti che svolgono in maniera occasionale i servizi di trasporto e di distribuzione di guide, debba essere operata la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
A tal fine l’istante ha chiesto di conoscere se gli anzidetti compensi sono riconducibili nella lettera i), redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, oppure nella lettera l), redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, dell’art. 67, comma 1, (già art. 81) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
A parere della XZ i redditi in argomento sono da classificarsi nell’ambito di quelli derivanti da attività commerciali occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR.
A sostegno di tale interpretazione la XZ istante osserva che l’attività di trasporto e di distribuzione delle guide telefoniche si caratterizza per alcuni elementi propri dell’attività commerciale
– inquadramento della prestazione in un più ampio processo produttivo;
– riconducibilità dell’attività fra quelle elencate nell’art. 2195 del codice civile ed, in particolare, fra le attività di trasporto e le attività ausiliarie alle precedenti.
Al riguardo si fa presente che ai sensi dell’art. 55, comma 1, del TUIR (già art. 51) per l’esercizio di impresa commerciale, si intende in primo luogo l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile.
Le attività elencate nell’art. 2195, primo comma, del codice civile sono le seguenti:
1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) attività intermediaria nella circolazione di beni;
3) attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
4) attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
Le anzidette attività sono legislativamente inserite nella categoria del reddito d’impresa, purché svolte con professionalità abituale, ancorché sprovviste di una organizzazione in forma d’impresa.
In mancanza del requisito della professionalità abituale si è in presenza di un’attività commerciale esercitata occasionalmente, il cui reddito è inquadrabile nella categoria dei redditi diversi e, in particolare, tra quelli di cui al comma 1, lett. i) del citato art. 67 del TUIR.
Le attività dirette alla prestazione di servizi non riconducibili nell’art. 2195 del codice civile sono produttive di reddito d’impresa se organizzate in forma d’impresa.
Riguardo alla qualificazione del reddito di lavoro autonomo, si fa presente che l’art. 53, comma 1, del TUIR (già art. 49) riconduce in tale categoria reddituale i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e intende per attività artistiche e professionali l’esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno luogo a reddito d’impresa.
In mancanza del requisito dell’abitualità le prestazioni di lavoro autonomo rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui al comma 1, lett. l) dell’art. 67 del TUIR.
Rileva, pertanto, ai fini della soluzione della questione in esame la definizione della natura dell’attività oggetto del quesito.
A tal proposto si ritiene di poter condividere il parere della XZ istante, secondo la quale, le attività oggetto del quesito, in quanto consistenti nel trasporto e nella distribuzione di guide telefoniche, sono riconducibili fra le attività di trasporto e quelle ausiliarie di cui all’art. 2195 del codice civile.
Ne consegue che i redditi della anzidette attività, prive nella fattispecie rappresentata del requisito dell’organizzazione e della professionalità abituale, si inquadrano fra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui al comma 1, lett. i) dell’art. 67 del TUIR.
Pertanto, i compensi corrisposti in relazione alle attività in argomento non sono assoggettati a ritenuta alla fonte.

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