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Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 01.02.2006

Articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 – Scorporo del ramo d’azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale


Articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 – Scorporo del ramo d’azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 21 del 01.02.2006

Alcune società concessionarie hanno richiesto chiarimenti in merito a quanto disposto dall’articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alla necessità di subordinare al rilascio, da parte della scrivente Agenzia, di un’autorizzazione preventiva, ai sensi del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il trasferimento ad altre società del ramo d’azienda relativo alle attività svolte in concessione per conto di enti locali e a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 446.
Al riguardo, si ritiene che l’operazione di scorporo del ramo relativo alla riscossione delle entrate degli enti locali, prevista dal citato articolo 3, comma 24, del d.l. n. 203 del 2005, non debba essere sottoposta alla preventiva autorizzazione di questa Agenzia, in quanto tra gli interessi pubblici di cui la scrivente cura la tutela, in sede di rilascio dell’autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 57, commi 2, 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 112 del 1999, vi è, anzitutto,la verifica della sussistenza, in capo ai nuovi soci (in caso di cessione di azioni) ovvero ad una nuova società (in caso di trasferimento della titolarità della concessione), dei requisiti previsti dal citato d.lgs. n. 112 del 1999.
Poiché, nel caso di specie, la legge non ha previsto che le aziende cessionarie dell’attività relativa alla fiscalità locale possiedano i predetti requisiti, non vi sono i presupposti per poter assoggettare lo scorporo del ramo d’azienda delle società concessionarie relativo a tale attività al regime autorizzatorio stabilito per queste ultime società dal predetto d.lgs. n. 112 del 1999.
Ciò, fermo restando che il legislatore dell’articolo 3 del d.l. n. 203 del 2005 ha stabilito un’inscindibile connessione tra l’acquisto della singola società concessionaria da parte di Riscossione Spa e la possibilità, per quest’ultima, di cedere ad un soggetto terzo il proprio ramo d’azienda riguardante la fiscalità locale.
In tal senso, del resto, depongono chiaramente sia la relazione di accompagnamento del citato d.l. n. 203 del 2005, sia l’articolo 3, comma 25-ter, del citato d.l. n. 203 del 2005 – introdotto dall’art. 1, comma 468, della legge 23.12.2005, n. 266 – il quale prevede inequivocabilmente che, nel caso in cui la titolarità dell’attività relativa alla fiscalità locale non venga trasferita alla Riscossione Spa o alle sua partecipate, il personale addetto a tali attività è trasferito ai soggetti terzi che esercitano le medesime attività.
Ne deriva che le operazioni di scorporo del ramo d’azienda della fiscalità locale della singola società concessionaria potranno essere definite esclusivamente nell’ambito delle trattative per l’acquisto di tale società da parte di Riscossione Spa.

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