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Risoluzione Agenzia Entrate n. 200 del 19.06.2002

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in seguito alla sospensione del regime di aiuti di Stato a favore delle banche. Articolo 5 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112


Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in seguito alla sospensione del regime di aiuti di Stato a favore delle banche. Articolo 5 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
Risoluzione Agenzia Entrate n. 200 del 19.06.2002

L’art. 5, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 prevede, in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell’11 dicembre 2001, la sospensione del regime di agevolazioni in favore delle banche ed il conseguente versamento delle somme dovute.
Dette agevolazioni sono sospese a decorrere dal periodo d’imposta per il quale, al momento di entrata in vigore del suddetto decreto, non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Per il versamento delle citate somme, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
5030, denominato “Irpeg primo acconto – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5031, denominato “Irpeg secondo acconto – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5032, denominato “Irpeg saldo – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5033, denominato “Irap primo acconto – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5034, denominato “Irap secondo acconto – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5035, denominato “Irap saldo – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5036, denominato “Iva acconto – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5037, denominato “Iva saldo – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5038, denominato “Iva mensile o trimestrale – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5039, denominato “Imposta di registro – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5040, denominato “Altri tributi – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”.
5041, denominato “Imposta ipotecaria – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5042, denominato “Imposta catastale – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
5043, denominato “Imposta sull’incremento di valore degli immobili (Invim) – somme dovute per effetto della sospensione delle agevolazioni di Stato in favore delle banche – Art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”;
Per quanto riguarda la compilazione del modello F24 i codici-tributo:
– 5030, 5031, 5032, 5036, 5037, 5038 e 5040 devono essere esposti nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
– 5039, 5041, 5042 e 5043 devono essere esposti nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento e il relativo codice ufficio;
– 5033, 5034 e 5035 devono essere esposti nella “Sezione Regioni ed Enti locali”, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento ed il relativo codice regione.
L’art. 5, comma 2, del predetto decreto legge n. 63 del 2002, dispone che le somme recuperate, sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria e che con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di acquisizione e quant’altro necessario ai fini delle corrette imputazioni contabili delle predette somme.

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