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Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 16.02.2005

Sanzioni relative alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari


Sanzioni relative alla tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 20 del 16.02.2005

Si segnala, per l’interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale ……. di seguito riportato in forma integrale.

Con la nota in riferimento, la Direzione Regionale …….dell’Agenzia delle Dogane ha chiesto se la tardiva presentazione degli elenchi INTRA, previsti dal combinato disposto degli articoli 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), e 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), possa essere considerata una violazione “meramente formale”, e comunque entro quali termini, tale ritardo possa ritenersi “non pregiudizievole” per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
La richiesta è motivata dall’abrogazione del comma 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, operata dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che ha introdotto il principio di non sanzionabilità delle violazioni “meramente formali”, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 3 agosto 2001, n. 77/E. Al riguardo, è stato manifestato l’avviso di ritenere applicabili al caso prospettato le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 472 del 1997, in ragione del ritardo col quale l’adempimento omesso viene posto in essere.
In relazione alla nozione di “violazioni meramente formali”, si ritiene opportuno ribadire che, nella citata circolare n. 77 del 2001, è stato chiarito (punto 3.1) essere in tal modo qualificate le violazioni che non sono punibili, in quanto non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, e non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Il giudizio sulla natura meramente formale di una violazione deve essere quindi effettuato in concreto (a posteriori).
Peraltro, nella stessa circolare è stato altresì evidenziato che l’esimente in argomento (articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997) “non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo”, tra i quali sono senz’altro da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cfr. articolo 34, comma 1, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 – convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85).
Pertanto, le violazioni prospettate da codesta Direzione sono attualmente sempre sanzionabili e quindi suscettibili di ravvedimento.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, si richiama l’articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 472 del 1997, per il quale con la circolare n. 77 del 2001 non sono state operate ulteriori precisazioni rispetto a quanto già chiarito con circolare 25 gennaio 1999, n. 23/E, del Ministero delle Finanze (capitolo III, punto 4.5.2 – A), e cioè che è possibile la regolarizzazione, ai sensi di detta disposizione, delle omesse presentazioni degli elenchi INTRA, qualora si provveda alla loro presentazione ed al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per le omissioni in questione nella citata circolare n. 23 del 1999 si richiamava altresì l’ipotesi di ravvedimento di cui all’articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, ipotesi ovviamente non più attuale in seguito all’abrogazione di detto comma.
Né è possibile ora richiamare come ravvedimento “alternativo” il disposto dell’articolo 13, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, concernente esclusivamente “dichiarazioni”, cioè atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida imposta (cfr. circolare 10 luglio 1998, n. 180/E, del Ministero delle Finanze).

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