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Risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 11.01.2001

Istituzione codici-tributo – artt. 33, 34, 82 legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 7 legge 23 dicembre 2000, n. 388


Istituzione codici-tributo – artt. 33, 34, 82 legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 7 legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 2 del 11.01.2001

L’articolo 33, comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 342 stabilisce la restituzione della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base prevista dall’art. 6 comma 2 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, per un importo pari all’80% dell’importo a tale titolo effettivamente versato, anche mediante compensazione di cui all’articolo 17 del D.lgs. 29 luglio 1997 n. 241.
La compensazione deve essere effettuata mediante il modello F24, utilizzando il seguente codice-tributo:
6750 “Restituzione quota fissa per l’assistenza medica di base – art. 33, comma 2, legge 21 novembre 1992 n. 342”.
Il suddetto codice deve essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” della sezione Erario del modello di versamento, con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione, espresso nella forma AAAA.

L’art. 34 della legge n. 342 del 2000, comma 1, lett. b), ha modificato il trattamento fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualificandoli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 47 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Per i versamenti relativi a tali ritenute, effettuati dai sostituti d’imposta per i compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2001, in precedenza effettuati con il codice-tributo 1041, viene istituito il seguente codice-tributo:
1017 “Ritenute da collaborazioni coordinate e continuative – Art. 47 lett. c-bis) DPR 22 dicembre 1986 n. 917”.
Il suddetto codice deve essere indicato nella colonna “importi a debito versati” della sezione Erario del modello di versamento, con l’indicazione, come periodo di riferimento, dell’anno in cui viene effettuata la ritenuta, espresso nella forma AAAA.

L’art. 82 della legge 342/2000 reca “Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli”.
Con il comma 1 è prevista la possibilità di definire le liti fiscali pendenti alla data del 31 luglio 2000, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60% del valore della lite.
Il versamento della somma deve essere effettuato mediante Mod F24 utilizzando il seguente codice-tributo:
9480 “Definizione liti fiscali riguardanti l’imposta sugli spettacoli – art 82, comma 1 legge 21 novembre 2000, n. 342.
Con il comma 2, è consentito regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti della stessa imposta sugli spettacoli, mediante il pagamento, entro il 31 gennaio 2001, di una somma corrispondente all’imposta calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50%.
Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il seguente codice-tributo:
8899 “Regolarizzazione degli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli – Art. 82, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342”.
Si precisa in proposito che nella compilazione del modello F24 occorre indicare, per entrambi i codici-tributo, il codice ufficio presso il quale viene presentata istanza di definizione e, quale anno di riferimento, l’anno cui si riferisce la contestazione o l’omesso versamento.

L’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Incentivi per l’incremento dell’occupazione”, prevede che ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia concesso un credito d’imposta.
Ai fini dell’utilizzazione di tale credito mediante modello F24, viene istituito il seguente codice tributo:
6732 “Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – Art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388”.
Il relativo codice-tributo deve essere riportato nella colonna “importi a credito compensati” della sezione Erario, indicando come periodo di riferimento, l’anno in cui si effettua la compensazione, nella forma AAAA.

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