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Risoluzione Agenzia Entrate n.2 del 05.01.2018

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193


Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

L’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosce un credito d’imposta una tantum di 100 euro, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare, detto credito d’imposta spetta ai soggetti in attività nel 2017, con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero che esercitino l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a condizione che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

A tali soggetti, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 78 del 2010, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 euro, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, esercitino entro il 31 dicembre 2017 anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

I suddetti crediti d’imposta, ai sensi delle richiamate disposizioni, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78″;
  • “6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico.

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