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Risoluzione Agenzia Entrate n. 193 del 12.05.2008

Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. REGIONE VENETO – imposta di bollo sulle domande per ottenere contributi regionali


Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. REGIONE VENETO – imposta di bollo sulle domande per ottenere contributi regionali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 193 del 12.05.2008

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
La Regione Veneto nell’ambito della promozione dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, eroga in favore di “… talune categorie di soggetti in condizioni di oggettivo disagio previdenziale …” un contributo una tantum che varia dai 200 ai 400 euro a seconda della tipologia di beneficiari che ne facciano richiesta.
A tale proposito, chiede di conoscere se la domanda per ottenere il beneficio sia soggetta all’imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante sostiene che trattandosi di un intervento volto ad assicurare sostegno non alla generalità dei lavoratori residenti in Veneto, ma solo ad alcune tipologie di soggetti in condizioni di oggettivo disagio previdenziale, le domande presentate da tali soggetti siano esenti dall’imposta di bollo di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26.10.1972, n. 642 prevista per le domande tendenti ad ottenere sussidi”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In riferimento al quesito in esame si osserva che la regione Veneto ha emanato la legge 18 maggio 2007, n. 10 recante “Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto”.
Dall’esame della legge regionale n. 10 del 2007, emerge che “…la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere a favore di lavoratori e lavoratrici residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva”.
I contributi in parola sono volti a promuovere nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva al fine di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori Veneti meritevoli di particolare tutela, nonché alle imprese che si sono distinte nella diffusione della cultura previdenziale complementare, prospettive di sicurezza economica al termine dell’attività lavorativa.
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi in parola sono determinati dalla Giunta Regionale del Veneto.
Ciò posto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642, si evidenzia che l’articolo 8, comma 3, della Tabella allegato B al predetto decreto, recante”Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” stabilisce, tra l’altro, l’esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere “…sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza…”.
La questione, concernente il corretto ambito applicativo dell’articolo 8 della Tabella – allegato B – al DPR n. 642 del 1972, ed in particolare la possibilità di riconoscere l’esenzione dal bollo anche per le domande preordinate all’ottenimento di contributi, è stata affrontata dal Consiglio di Stato – sezione III con il parere n. 656 espresso in data 13 maggio 1997.
In quella occasione il Consiglio di Stato ha, tra l’altro, precisato che “…il termine ‘sussidio’, per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto”.
Tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato attenendosi ad una prassi consolidata dell’Amministrazione Finanziaria in base alla quale “… il beneficio dell’esenzione in parola è stato applicato esclusivamente alle istanze relative alle richieste di sussidi delle persone non abbienti…”, nonché ad un’interpretazione logico- sistematica della disposizione agevolativa in esame, la quale, evidentemente non a caso, risulta collocata in una norma che tratta, tra l’altro, anche di domande per l’ammissione in istituti di beneficenza, nonché di documenti rilasciati nell’interesse di persone non abbienti, lascia intendere di preferire un’interpretazione volta a riconoscere l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 8 della Tabella – allegato B – al DPR n. 642 del 1972, esclusivamente a favore di persone effettivamente indigenti.
Atteso ciò, posto che l’interpretazione delineata in precedenza sembra, alla scrivente, maggiormente aderente alla ratio della norma in commento, si ritiene che le richieste di concessione dei contributi oggetto del quesito non siano esenti da imposta di bollo, in quanto seppure i soggetti (persone fisiche) legittimati ad avanzare detta richiesta si trovano in un’oggettiva condizione di disagio previdenziale, tuttavia tale condizione non è assimilabile ad uno stato di indigenza, rilevante al fine del riconoscimento del beneficio esentativo in materia di imposta di bollo.
Tale conclusione, ovviamente, rileva anche con riferimento alla richiesta di sostegno avanzata dalle imprese che si sono distinte nella diffusione della cultura previdenziale complementare.
Da ultimo, a corroborare l’interpretazione rappresentata dalla scrivente, si osserva che la legge regionale n 10 del 2007, intende incentivare le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche complementari al fine di garantire prospettive di sicurezza economica al termine dell’attività lavorativa.
Pertanto, pur trattandosi di una finalità socialmente rilevante e meritevole di sviluppo, si incentiva, in sostanza, la partecipazione ad una forma pensionistica facoltativa che va oltre le necessità imminenti del soggetto che ne fa richiesta.
In conclusione, deve ritenersi che le domande oggetto del quesito non potendo essere ricomprese tra le “… domande per il conseguimento di sussidi …” di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, rientrino tra le “… Istanze …” di cui all’articolo 3 della Tariffa – Parte Prima del citato DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all’imposta di bollo nella misura di € 14,62.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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