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Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 11.06.2002

Istituzione del codice-tributo per l’utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del decreto Interministeriale del 25.02.2002, n. 87, per le imprese che assumono lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti


Istituzione del codice-tributo per l’utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del decreto Interministeriale del 25.02.2002, n. 87, per le imprese che assumono lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 11.06.2002

L’articolo 4 della legge 22.06.2000, n. 193, recante norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, stabilisce che le modalità e l’entità delle agevolazioni e degli sgravi dalla stessa previsti siano determinati annualmente con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 1 del decreto interministeriale del 25.02.2002, n. 87, attuativo della disposizione sopra richiamata prevede, a favore delle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, hanno assunto lavoratori che a tale data risultavano detenuti o internati presso istituti penitenziari o ammessi al lavoro all’esterno, o che hanno svolto effettivamente attività formative nei confronti di questi ultimi, un credito mensile d’imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate o, per coloro che siano stati assunti con contratto a tempo parziale, alle ore prestate.
Detta agevolazione spetta a condizione che i lavoratori di cui all’articolo 1 del citato decreto siano assunti con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e con un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il menzionato credito spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.
L’articolo 5 del citato decreto Interministeriale prevede la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito d’imposta in oggetto, che non è comunque rimborsabile. A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
6741, denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Art. 1 del decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87”.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo deve essere esposto nella colonna “importi a credito compensati” della “Sezione Erario” del modello di versamento, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione del credito, espresso nella forma AAAA.

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