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Risoluzione Agenzia Entrate n. 18/E del 27.03.2024

Codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175


RISOLUZIONE N. 18/E


Roma, 27 marzo 2024

OGGETTO: Codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del
credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di
imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175


Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 15, comma 1, lettera a),

dispone, tra l’altro, che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di

liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai

professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le

modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese

successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall’articolo 37,

comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Con risoluzioni 10 febbraio 2015, n. 13/E, e 9 dicembre 2015, n. 103/E, sono stati

istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito relativo alle somme

rimborsate a seguito di assistenza fiscale, rispettivamente, mediante il modello F24 ed “F24

enti pubblici” (F24 EP).

Con risoluzione 28 aprile 2023, n. 18/E, è stata effettuata una revisione dei codici

tributo inerenti alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative, tra l’altro, alla

Regione Valle d’Aosta, al fine di adeguare alla normativa vigente le modalità di

versamento.

Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero

motivato.

Per consentire il versamento, tramite modello F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP),

delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione

del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale di cui al richiamato

articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si

istituiscono i seguenti codici tributo:

“7901” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito

indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;

“7902” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a

dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta –

versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente

utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e

relativi interessi – controllo sostanziale;

“7903” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a

dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta –

versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente

utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e

relativi interessi – controllo sostanziale”;

“7904” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito

indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;

“7905” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF –

Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;

3

“7906” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF –

Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”;

“7907” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF –

Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”;

“7908” denominato “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 –

Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF –

Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei

sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate

all’interno del provvedimento notificato;

? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata

effettuata l’indebita compensazione;

? nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:

o per i codici tributo “7905” e “7906”, il codice della Regione reperibile

nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”,

pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

o per i codici tributo “7907” e “7908”, il codice catastale del Comune

destinatario, reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei

Comuni”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

****

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In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti

secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

? i codici tributo “7901”, “7902”, “7903” e “7904” nella sezione “Erario

(valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a

debito versati”;

? i codici tributo “7905” e “7906”, nella sezione “Regioni” (valore R),

indicando nel campo “codice”, il codice della regione desumibile dalla

Tabella T0 Codici delle 3 Regioni e delle Province Autonome”, pubblicata

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme

indicate nella colonna “importi a debito versati”;

? i codici tributo “7907” e “7908”, nella sezione “Enti locali” (valore S),

indicando nel campo “codice” il codice catastale del comune di riferimento,

desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul

sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme

indicate nella colonna “importi a debito versati”;

? i campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno

del provvedimento notificato;

? il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata

l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.

? Il campo “riferimento A” non è valorizzato.

***********

Le spese di notifica relative ai provvedimenti notificati sono versate con il codice

tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, già in uso sia per le modalità di

versamento F24 che per le modalità di versamento “F24 EP”.

Per il pagamento delle somme dovute, non è possibile avvalersi della compensazione

prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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