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Risoluzione Agenzia Entrate n.18 del 14.02.2017

Consulenza giuridica – d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis – aliquota 5 per cento – basilico rosmarino salvia origano surgelati e con aggiunta di olio


Consulenza giuridica – d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis – aliquota 5 per cento – basilico rosmarino salvia origano surgelati e con aggiunta di olio

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione del n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

Quesito

Con richiesta di consulenza giuridica sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA del 5 per cento prevista dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)“, anche ai seguenti prodotti:

– basilico, rosmarino e salvia surgelati;

– basilico oliato surgelato;

– origano a rametti o sgranato.

In conformità a quanto previsto con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, è stato richiesto un parere tecnico all’Agenzia delle Dogane, Direzione

Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, dei prodotti in questione.

Soluzione prospettata

Non viene prospettata nessuna soluzione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per giungere alla corretta classificazione doganale dei prodotti in questione, l’Agenzia delle Dogane ha fatto riferimento alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, ha classificato basilico, rosmarino, salvia ed origano freschi o surgelati, nell’ambito del Capitolo

12 della Tariffa Doganale, “Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”. Nello specifico, li ha collocati alla voce 12.11 “Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati” e, più precisamente:

a) sottovoce 1211908620 – – – Basilico (fresche o refrigerate);

b) sottovoce 1211908690 – – – altri (rosmarino, salvia e origano).

Tale classificazione è stata effettuata anche alla luce delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato (in seguito NESA) relativa alla voce 12.11, in cui si precisa che «questa voce comprende prodotti vegetali freschi o secchi, anche tagliati, frantumati, macinati o polverizzati, o, se del caso, raspati o mondati, e consistenti sia in piante intere sia in parti di piante (legni, scorze, radici, gambi, foglie, fiori, petali, frutti, picciuoli, semi, esclusi i semi e frutti oleosi)» e che «tra le piante e loro parti comprese nella voce 12.11 rientrano anche il basilico, l’origano, la salvia e il rosmarino».

Chiarisce l’Agenzia delle Dogane che “il fatto che questi prodotti siano surgelati non ne modifica la classificazione in quanto il procedimento tecnologico di surgelazione non altera le caratteristiche dei prodotti.

Inoltre, anche il basilico surgelato con aggiunta di olio può essere classificato in tale voce, in quanto l’aggiunta di una piccola quantità d’olio di semi di girasole (massimo 3 per cento) non ha alcuna funzione di condimento, bensì serve come anti agglomerante ed ha lo scopo di mantenere disgregate le piccole foglie e serve a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sapore e colore“.

Con riferimento all’origano a rametti o sgranato, l’Agenzia delle Dogane ribadisce che, come indicato nelle NESA relative alla voce 12.11, è compreso in questa voce l’origano (Origanum vulgare) sia in rami, in steli o foglie.

Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione dei prodotti in questione, si rileva che il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)“.

La voce doganale ex 12.07 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal punto 1-bis della citata Tabella A, parte II-bis, che si riferiva a “Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati”, va oggi ricondotta alla voce 12.11 della NC, come individuato dalla stessa Agenzia delle Dogane. Corre l’obbligo di evidenziare, infine, che per espressa previsione delle

Considerazioni generali del Capitolo 7 “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci” delle NESA, «Talune piante e parti di piante, ancorché siano talvolta utilizzate a fini culinari, ad esempio: il basilico, la borragine, l’isopo (o l’isoppo), le diverse specie di menta, il rosmarino, la ruta, la salvia nonché le radici disseccate di bardana (Arctium lappa) (voce 12.11)» sono escluse dal Capitolo 7, ma rientrano piuttosto nella voce 12.11.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alle cessioni dei prodotti in questione (basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato; origano a rametti o sgranato), si renda applicabile l’aliquota IVA del 5 per cento, secondo quanto previsto dalla voce n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

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