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Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 23.12.2005

Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle ritenute su interessi e canoni operate e successivamente restituite dai sostituti d’imposta a soggetti esenti, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143


Istituzione dei codici tributo per la compensazione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle ritenute su interessi e canoni operate e successivamente restituite dai sostituti d’imposta a soggetti esenti, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143
Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 23.12.2005

Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n, 143, recependo la direttiva 2003/49/CE ha previsto l’esenzione dalle imposte relative ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi dell’Unione Europea.
Al riguardo, la circolare n. 47 del 2 novembre 2005 precisa che i soggetti esenti che hanno subito la ritenuta sui proventi maturati nel periodo dal 1 gennaio 2004 al 26 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 143/2005) hanno diritto a chiederne la restituzione ai sostituti d’imposta che le hanno operate, senza riconoscimento degli interessi. Questi ultimi potranno recuperare le ritenute restituite utilizzando la compensazione, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza le limitazioni di cui all’articolo 25 dello stesso decreto.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo, da indicare nella colonna “Importi a credito compensati” della sezione “Erario” del modello F24:
– “6787” denominato “Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d’imposta applicate agli interessi di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143”;
– “6788” denominato “Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d’imposta applicate ai canoni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143”.
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere indicato nella colonna “Anno di riferimento” l’anno in cui è avvenuta la restituzione delle ritenute, espresso nella forma “AAAA”.
Si precisa che i nuovi codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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