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Risoluzione Agenzia Entrate n. 171 del 29.10.2001

Veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico- dichiarazione di vendita autenticata non annotata al P.R.A. – esonero dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica


Veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico- dichiarazione di vendita autenticata non annotata al P.R.A. – esonero dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 171 del 29.10.2001

Con nota del 18 ottobre 2000, prot. n. 15571/2000, la Direzione ha chiesto il parere della scrivente in merito alla documentazione allegata al ricorso presentato dal sig. A. S. contro le cartelle di pagamento relative alle tasse automobilistiche per gli anni dal 1992 al 1995 relative al veicolo targato …………
Il contribuente afferma di aver venduto il veicolo e, a sostegno di tale affermazione, ha allegato copia della pagina 007810 del repertorio del Notaio …… firmata dal capo dell’archivio notarile, nella quale al n. 63518 risulta “.. novembre 1990 vendita moto usata autenticata – A. S. A…G S A- vende al secondo la ……. vespa ……, per L. 100.000”, e dichiarazione del notaio ….. in data 15 maggio 2000 dalla quale risulta “…con atto da me autenticato il.. novembre 1990 al n. 63518 di mio repertorio, ha venduto al Sig.G. A. S…”
Il ricorrente ritiene che gli atti allegati al ricorso possano considerarsi documentazione idonea, ai fini dell’esonero dall’obbligo del pagamento delle Tasse automobilistiche, di cui alla circolare n. 122/E dell’11 maggio 1998.
La scrivente, esaminata la documentazione presentata dal sig. A., ritiene la stessa idonea ai fini dell’esonero del pagamento delle tasse automobilistiche.
Al riguardo si rammenta che la citata circolare n. 122/E, alla lettera C), richiama tra i documenti da cui può desumersi la perdita di possesso, anche gli atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge, i cui effetti decorrono dalla data dell’atto pubblico o dall’autentica della firma.
Sembra opportuno precisare che la circolare sopraindicata è stata emanata a seguito dell’ entrata in vigore del nuovo articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come riformulato dall’articolo 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto in materia di esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva, la possibilità di produrre agli Uffici competenti idonea documentazione attestante l’inesistenza del presupposto giuridico (possesso) per l’applicazione della tassa nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti connessi a beni mobili iscritti al PRA, prescindendo dalla formalità di trascrizione o annotazione ai sensi di legge della documentazione medesima.
La novità di rilievo contenuta nell’articolo 94 del codice della strada consiste, quindi, nella rilevanza data, ai fini dell’esonero dell’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche, al trasferimento della proprietà e agli altri mutamenti espressamente previsti al comma 1 (es. costituzione dell’usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto) a prescindere dal mancato adempimento della formalità al P.R.A.
Del resto l’obbligo di richiedere al competente ufficio del PRA la trascrizione del trasferimento, o degli altri mutamenti indicati nel richiamato articolo 94 del Codice della Strada, è a carico dell’acquirente del veicolo e la violazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo (nel caso in esame il ricorrente è il venditore).
Infine si precisa che la regolarizzazione delle formalità non richieste sino alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 94 (1 gennaio 1998) poteva essere eseguita, a cura dell’acquirente, senza l’applicazione di sanzioni entro il termine di 90 giorni indicato al comma 6.
Nell’ipotesi esaminata l’obbligato a corrispondere la tassa automobilistica è l’acquirente in quanto proprietario del veicolo. Si può infatti affermare che dall’omessa esecuzione della formalità di trascrizione presso il P.R.A. non può derivare un vantaggio fiscale per il proprietario effettivo – diverso dal soggetto che risulta intestatario del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.
In conclusione torna utile confermare il contenuto della risoluzione della Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario dell’11 febbraio 1999, n. 20/E nella parte in cui si precisa che in caso di trasferimento dell’autoveicolo, continuando a sussistere il presupposto per l’applicazione del tributo, questo è dovuto dall’acquirente, nei cui confronti il termine di prescrizione per il recupero delle tasse comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 del codice civile), cioè da quello successivo all’accertamento, da parte dell’ufficio competente, dell’effettivo debitore, a seguito della produzione di idonea documentazione.
Per quanto sopra esposto la scrivente ritiene che la richiesta del Sig. A. vada riesaminata positivamente; analoga determinazione dovrà essere adottata dalla Direzione provinciale nei casi simili che si presenteranno in futuro.

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