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Risoluzione Agenzia Entrate n. 171 del 13.07.2007

Applicabilità agli odontoiatri/medici dentisti dei commi da 38 a 42 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)


Applicabilità agli odontoiatri/medici dentisti dei commi da 38 a 42 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 171 del 13.07.2007

QUESITO
Codesta Associazione ha posto un quesito in relazione alla applicabilità dei nuovi obblighi previsti dai commi da 38 a 42 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007) a carico delle strutture private che si avvalgono dell’opera di lavoratori autonomi in qualità di medici e paramedici.
In particolare, l’Associazione Nazionale Dentisti chiede di escludere dalla fattispecie “struttura sanitaria privata” i medici/dentisti/odontoiatri organizzati sia in forma individuale che in forma associata, sulla base del presupposto che costoro si differenzierebbero in virtù delle loro intrinseche caratteristiche (modalità organizzativa, tipologia dell’attività, tipologia dei pazienti) dagli altri soggetti interessati alla normativa di cui ai commi da 38 a 42 dell’articolo 1 della finanziaria 2007.

RISPOSTA DELLA DIREZIONE
L’articolo 1, commi da 38 a 42 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2007, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private In particolare, il comma 38 della finanziaria sopra citata stabilisce che le strutture sanitarie private saranno tenute a:
“a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura”.
Il comma 39, prevede, poi, che “Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all’agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”. La ratio della norma introdotta in finanziaria è, dunque, da rinvenire nell’esigenza di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti.
Al fine di stabilire se i medici/dentisti/odontoiatri organizzati sia in forma individuale che in forma associata debbano essere esclusi dagli obblighi sopra menzionati, è necessario preliminarmente esaminare il concetto stesso di “strutture sanitarie private”.
Al riguardo, la scrivente Direzione ha già individuato, nella circolare del 15 marzo 2007, n. 13, quali debbano essere considerati i soggetti interessati alla disposizione in esame.
Si tratta delle strutture sanitarie private che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.
In particolare, la circolare definisce strutture sanitarie private “le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari”.
Pertanto, dalla circolare, si evince chiaramente che le norme introdotte in finanziaria, riguardano l’attività svolta nel campo sanitario e veterinario da qualsiasi soggetto organizzato, indipendentemente dalla modalità organizzativa stessa.
Nella circolare, la scrivente ha anche precisato che rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti ” i compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente”.
Di contro, esulano dall’ambito applicativo le prestazioni rese direttamente dalla struttura sanitaria al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente.
Egualmente, esulano dall’ambito applicativo della norma le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia, poiché in questo caso il medico opera in un rapporto assimilabile a quello di lavoro dipendente.
Pertanto, alla luce dell’interpretazione già fornita dalla scrivente Direzione, ne consegue che gli odontoiatri/medici/dentisti, organizzati in studi individuali o associati, non potranno essere esclusi dall’ambito applicativo della disposizione oggetto della presente consulenza.

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