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Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 29.10.2001

Interpello …../2001-Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Cooperativa sociale a r.l..


Interpello …../2001-Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Cooperativa sociale a r.l..
Risoluzione Agenzia Entrate n. 170 del 29.10.2001

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione del n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
La cooperativa sociale a r.l. ….., attraverso il proprio legale rappresentante, chiede di conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, applicabile ad alcune tipologie di prestazioni (quali fornitura dei pasti a domicilio; preparazione ed aiuto all’assunzione dei pasti a domicilio; cura della casa; commissioni varie quali la spesa, prenotazioni, trasporto, consegna biancheria, ecc.) erogate nell’ambito di un progetto assistenziale individualizzato ed inserite nel contesto di un più ampio programma di assistenza domiciliare, in relazione al quale viene riconosciuto dal Comune di …. al cittadino-utente un buono-servizio che costituisce il titolo valido per l’acquisto di interventi socio-assistenziali. Le medesime prestazioni vengono effettuate dalla cooperativa anche nei confronti di soggetti non assistiti dal Comune, in presenza o meno di un piano assistenziale individualizzato.
L’istante chiede di conoscere se alle prestazioni suindicate si renda applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento, in base a quanto previsto dal n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La cooperativa, che è anche ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ha fatto presente che ha scelto di applicare alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali l’aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del citato n. 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa al regime di esenzione recato dal n. 27- ter) dell’art. 10 del DPR n. 633 del 1972.
A parere dell’istante la predetta aliquota agevolata sarebbe applicabile sia alle prestazioni consistenti nella preparazione dei pasti a domicilio che a quelle relative alla cura della casa e all’espletamento delle varie commissioni innanzi menzionate, a nulla rilevando che tali prestazioni siano rivolte ad anziani assistiti dal comune nell’ambito di un piano assistenziale individualizzato oppure ad anziani non assistiti dal comune con o senza piano assistenziale individualizzato. Ciò in quanto, secondo il parere della cooperativa, in entrambe le ipotesi si è in presenza di servizi di assistenza domiciliare volti a prevenire l’allontanamento dell’anziano dalla propria abitazione evitandone, pertanto, il ricovero presso una struttura assistenziale.
Con riferimento, invece, al servizio di fornitura dei pasti a domicilio, pur costituendo prestazione accessoria sempre richiesta nell’ambito dell’attività assistenziale, l’ente è del parere che si debba applicare l’aliquota agevolata del 10 per cento; qualora, invece, la prestazione fosse suddivisa tra pasto e consegna, il primo sarebbe soggetto all’aliquota del 10 per cento mentre la consegna seguirebbe l’aliquota del 4 per cento, rientrando quest’ultima nell’ambito della più vasta assistenza domiciliare a favore di persone anziane.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il n. 41-bis), della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione della aliquota ridotta del 4 per cento “alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, …, rese da cooperative e da loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale;”.
Ciò premesso, si osserva che, affinché possa rendersi applicabile l’aliquota del 4 per cento alle predette prestazioni occorre verificare che le medesime rientrino tra le tipologie espressamente indicate nella norma e che siano dirette a determinati soggetti, anch’essi espressamente elencati nel citato n. 41-bis).
I servizi prestati dalla cooperativa, nella fattispecie considerata, sono diretti agli anziani. Nessun rilievo assume la circostanza che gli stessi siano o meno assistiti nell’ambito della sfera di applicazione del modello gestionale del Comune di ……, in quanto la disposizione in esame fa riferimento alla qualifica di anziano e di adulto inabile oggettivamente intese, senza ulteriori condizioni.
Per quanto attiene, poi, alla natura delle prestazioni rese da codesta cooperativa agli anziani ed inabili adulti, la scrivente ritiene che le stesse possano rientrare tra le prestazioni di “assistenza domiciliare”, locuzione quest’ultima che ricomprende anche servizi socio-assistenziali resi nell’ambito domiciliare al fine di sostenere e favorire l’autonomia delle persone anziane o inabili e quindi consentire la loro permanenza nell’ambiente familiare, evitandone il ricovero in case di riposo o altre strutture assistenziali.
In conclusione, alle menzionate prestazioni si rende applicabile l’aliquota agevolata del 4 per cento, ai sensi del suddetto n.41-bis), Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
In riferimento, invece, agli acquisti e alle operazioni passive in genere, effettuate dalla cooperativa istante (ad esempio, acquisto di pasti somministrati agli anziani, prestazioni di trasporto autonomamente rese da terzi), si rendono applicabili le aliquote proprie dei singoli beni o servizi acquistati, esclusa in ogni caso la possibilità di applicare a dette operazioni passive l’aliquota del 4 per cento di cui al n.41-bis) della suddetta Tabella.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale della ………., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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