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Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 15.02.2005

Istanza d’interpello. – Trattamento fiscale dell’attività di produzione di energia elettrica ad opera di imprenditori agricoli


Istanza d’interpello. – Trattamento fiscale dell’attività di produzione di energia elettrica ad opera di imprenditori agricoli
Risoluzione Agenzia Entrate n. 17 del 15.02.2005

Con l’istanza di interpello indicata in oggetto concernente l’esatta applicazione dell’articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

Quesito
La ” XX Società semplice”, che svolge un’attività di allevamento, intende utilizzare i liquami ottenuti nell’ambito di tale attività per produrre energia elettrica.
A tal fine intende installare un impianto di “digestione anaerobica” dei liquami, con un investimento presunto pari a € 250.000, con il quale, attraverso reazioni controllate di natura biologica, ottenere biogas da utilizzare, successivamente, per produrre energia elettrica da destinare in parte all’autoconsumo (per circa il 70 per cento) e in parte (per il restante 30 per cento) alla vendita sul mercato.
Allo stato attuale, i redditi prodotti dalla società semplice sono interamente assoggettabili alla disciplina dei redditi agrari prevista dall’articolo 32 del TUIR, mentre, ai fini IVA, l’istante applica il regime speciale di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La società istante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposizione sui redditi e dell’Iva, alla descritta attività di produzione di energia elettrica.

Soluzione prospettata dal contribuente
Per quanto concerne l’imposizione diretta, l’istante ritiene che l’attività di produzione di energia elettrica sia connessa all’attività agricola principale di allevamento del bestiame; infatti in detta attività non è previsto l’utilizzo di manodopera aggiuntiva rispetto a quella impiegata presso l’azienda agricola.
Pertanto, dato che si tratta di un’attività che discende interamente dal ciclo agrario e non è scindibile dallo stesso, secondo la società istante i relativi redditi sono da ascriversi alla sfera del reddito agrario.
Ai fini dell’imposizione Iva, la stessa istante ritiene che, in assenza di specifiche percentuali di compensazione, tutta l’imposta incassata debba essere versata nei modi ordinari.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 2135, terzo comma, del codice civile ricomprende fra le attività agricole quelle “(…) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (…)”.
Nella circolare n. 44 del 13 agosto 2002 è stato chiarito che detta attività non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.
Inoltre, nella circolare n. 44 del 15 novembre 2004 sono state chiarite, con riferimento alle attività in questione, le modalità con cui verificare la sussistenza del requisito della prevalenza dell’utilizzo di attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
Si rileva che, nella fattispecie in esame, l’attività di produzione di energia elettrica è svolta essenzialmente a mezzo di uno specifico impianto di “digestione anaerobica” dei liquami, che non è impiegato normalmente nell’attività agricola.
Ne consegue che, non sussistendo detto requisito della prevalenza, si è in presenza di un’attività commerciale soggetta al seguente trattamento fiscale:
– ai fini dell’imposizione diretta, i relativi redditi, non essendo riconducibili alle categorie dei redditi agrari di cui all’articolo 32 del TUIR o dei redditi forfettizzati disciplinati dall’articolo 56-bis dello stesso TUIR, sono tassabili analiticamente come redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 56 del TUIR;
– ai fini Iva, non essendo applicabili ad un’attività commerciale i regimi previsti agli articoli 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l’imposta sarà da liquidarsi nei modi ordinari procedendo, preventivamente, alla separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36 dello stesso decreto e alla conseguente tenuta di una contabilità separata.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale …….., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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