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Risoluzione Agenzia Entrate n. 16/E del 04.03.2025

Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali


RISOLUZIONE N. 16/E


Roma, 4 marzo 2025

OGGETTO: Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti
agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali

L’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce

un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai

sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi

alluvionali.

In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito

d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli

interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi

finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 luglio 2024

stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta in argomento.

In particolare, il citato provvedimento dispone che “Il soggetto finanziatore

recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese

strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante

l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di

ogni singola rata”.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può

recuperare le relative somme mediante la cessione del relativo credito ad altre

banche, senza facoltà di successiva cessione.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388.

Tanto premesso, per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali

cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite

modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a

disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

“7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito

d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata

di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge

30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice

tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è

valorizzato con l’anno cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento,

espresso nella forma “AAAA”.

Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai

finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente,

oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza lo stesso codice tributo,

indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del

modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato

emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di

estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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