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Risoluzione Agenzia Entrate n. 159 del 09.07.2007

Interpello COMUNE DI …….. Pagamento dell’ICI mediante Modello F24- Compensazione- art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241


Interpello COMUNE DI …….. Pagamento dell’ICI mediante Modello F24- Compensazione- art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Risoluzione Agenzia Entrate n. 159 del 09.07.2007

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Comune di………, il quale ha stipulato con l’Agenzia delle Entrate apposita convenzione per il pagamento dell’ICI mediante il Modello F24, ha chiesto chiarimenti in ordine al comportamento da seguire nella seguente ipotesi. In sede di pagamento dell’ICI per l’anno 2006, tramite delega di pagamento (Mod.F24), un contribuente ha utilizzato in compensazione un credito IVA pari a euro 156.456,12. A parere dell’ente impositore tale versamento potrà risultare, a seguito di riscontro da eseguire, abnormemente eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dal contribuente interessato. A tal proposito, l’ente locale chiede di conoscere quale comportamento debba tenere, nel caso in cui trovasse conferma l’eccedenza d’importo dell’ICI versata rispetto a quanto di essa effettivamente dovuta, e se l’importo corrisposto in eccedenza debba essere riversato all’Agenzia delle Entrate e in tal evenienza di conoscere le relative modalità di adempimento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante non propone alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sulla base degli elementi istruttori allegati all’istanza emerge che il Comune di …….. ha deliberato di utilizzare, per la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, le modalità di versamento previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in aggiunta a quelle già utilizzate. In data 20 dicembre 2005 ha proceduto a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Secondo quando previsto dall’articolo 2, comma 2 della succitata convenzione, “resta di spettanza del Comune l’attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24; esula, inoltre, dalle competenze dell’Agenzia delle Entrate l’attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F24, nonché il controllo delle somme dovute”. Ne consegue che l’attività dell’Agenzia consiste nella concessione dell’utilizzo dello strumento di pagamento delegato e nel successivo riversamento degli importi riscossi. A tal riguardo, il successivo articolo 4 della stessa convenzione stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, nei termini di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettua l’imputazione delle somme riscosse a favore del Comune. L’accreditamento di tali somme avviene sul conto corrente bancario intestato all’ente locale. Infine, l’Agenzia delle Entrate comunica al Comune l’importo dei fondi utilizzati per le regolazioni contabili che si dovessero rendere necessarie a seguito di compensazioni operate dai contribuenti e provvede a scomputare tale importo dalle somme dovute allo stesso Comune.
Con riferimento al caso di specie si evidenzia che il contribuente ha effettuato un versamento di euro 156.456,12 per ICI aree edificabili 2006, indicando in compensazione un credito Iva 2006 di pari importo. Sotto il profilo giuridico, l’operazione di riversamento degli importi indicati dal contribuente, come sopra brevemente riportati, si sostanzia in una delegazione di pagamento di cui all’articolo 1269 c.c. e, in particolare, in una delegatio solvendi. Il delegante (contribuente) ordina, infatti, al delegato (Agenzia delle Entrate) di pagare direttamente al delegatario (comune), mediante operazione di riversamento contabile. Si estingue, in tal modo, l’obbligazione che il delegante ha nei confronti del delegatario e al contempo quella che il delegato ha nei confronti del delegante (quest’ultima relativa al credito Iva del contribuente nei confronti dell’erario).
Ciò posto, con riferimento al caso prospettato, l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad operare la compensazione, così come indicato dal contribuente nel modello F24, da cui derivano le citate operazioni di riversamento e non ad una verifica delle effettive posizioni debitorie e creditorie relative all’imposta comunale. Ogni determinazione relativa a tale ultima imposta spetta al comune, così come spetta sempre a quest’ultimo rimborsare le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto all’importo ICI effettivamente dovuta dal contribuente.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate si ritiene, pertanto, che il comune non debba procedere al riversamento all’Agenzia delle Entrate dell’eccedenza di cui trattasi, e che in tal senso, infatti, non sono state predisposte particolari procedure.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con interpello presentato alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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