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Risoluzione Agenzia Entrate n. 158 del 23.12.2004

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo quale credito di imposta dei versamenti previsti dal decreto legge del 24 settembre 2002, n. 209, articolo 1, comma 2


Istituzione del codice tributo per l’utilizzo quale credito di imposta dei versamenti previsti dal decreto legge del 24 settembre 2002, n. 209, articolo 1, comma 2
Risoluzione Agenzia Entrate n. 158 del 23.12.2004

L’art. 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 265, prevede, al comma 2, che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa versino un’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio.
Il versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio, costituisce credito di imposta da utilizzare, a decorrere dal 1 gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto, per consentire dal 1 gennaio 2005 la fruizione del predetto credito di imposta è istituito il seguente codice tributo da utilizzare nel modello di versamento “F 24”:
– “6780”, denominato: “Credito di imposta sulle riserve matematiche di rami vita – D.L. 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2”.
Nella compilazione del modello “F 24”, il codice tributo deve essere esposto nella “Sezione Erario” nella colonna “importi a credito” con l’indicazione quale “anno di riferimento”, dell’anno in cui si effettua la compensazione.
L’uso in compensazione del credito di imposta in parola è sottoposto al limite previsto dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. [ vedi rettifica con Risoluzione n. 3/2005 – nota T&L ]
Per completezza di trattazione si ricorda che, l’art. 1 del citato D.L. n. 209/02 dispone che a decorrere dall’anno 2007, se l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all’imposta versata ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 1 del citato D.L. n. 209/02, e del comma 2 bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi anche oltre il limite previsto dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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