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Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 16.04.2008

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche introdotta dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296


Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche introdotta dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 16.04.2008

L’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che, a partire dal 1 gennaio 2007, i comuni possono deliberare l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni stessi. A tale imposta sono applicate, ai sensi del comma 148 del medesimo articolo, le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile dell’ICI un’aliquota prevista nella misura massima dello 0,5 per mille.
Al fine di consentire il versamento di tale imposta mediante il modello F24, come stabilito per l’ICI dall’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“3926” – denominato “imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
“3927” – denominato “imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – interessi”.
“3928” – denominato “imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – sanzioni”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” della sezione “ICI ed altri tributi locali”. Le somme sono riportate al netto delle eventuali specifiche riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni relativamente all’imposta di scopo.
Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato uno dei codici catastali presenti nella “Tabella codici comuni imposta di scopo”, reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, contenente l’elenco dei soli comuni che hanno deliberato il regolamento istitutivo dell’imposta e che hanno provveduto a darne comunicazione al Dipartimento delle Finanze, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Nel campo “anno di riferimento” è evidenziato l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”, mentre i campi “Acc.” e “Saldo” sono valorizzati a seconda che il pagamento si riferisca rispettivamente all’acconto ovvero al saldo dell’imposta. Se il versamento è effettuato in unica soluzione sono valorizzati entrambi i campi.
Si precisa che l’efficacia operativa di tali codici tributo decorre dal 12 maggio 2008.

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