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Risoluzione Agenzia Entrate n. 151 del 05.07.2007

IVA. Aliquota ridotta di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) del DPR n. 633 del 1972. Servizi di lavanderia resi da cooperative a strutture ricettive


IVA. Aliquota ridotta di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) del DPR n. 633 del 1972. Servizi di lavanderia resi da cooperative a strutture ricettive
Risoluzione Agenzia Entrate n. 151 del 05.07.2007

QUESITO
La Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di …. ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini IVA, applicabile ai servizi di lavanderia resi da una costituenda società cooperativa all’interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La Lega istante, richiamando la disposizione recata dal n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che prevede l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta pari al 4 per cento alle prestazioni socio-sanitarie, educative e di assistenza rese dalle cooperative ai soggetti svantaggiati ivi indicati – ipotizza la riconducibilità dei servizi di lavanderia svolti all’interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari tra le prestazioni indicate al citato n. 41-bis).

RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, dispone l’applicazione dell’IVA nella misura del 4 per cento alle “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni in genere”.
La disposizione richiamata assoggetta, in sostanza, all’aliquota agevolata del 4 per cento le prestazioni “rese da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni in genere” sempre che le stesse soddisfino i seguenti requisiti:
a) le prestazioni devono essere quelle “socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili”;
b) le prestazioni devono essere rese nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza”;
Quanto sopra premesso si osserva che, nella fattispecie in esame, i servizi di lavanderia, ancorché forniti ad aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari da una società cooperativa, non soddisfano le condizioni poste dalla norma in commento.
I servizi di lavanderia resi non realizzano prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in quanto gli stessi in sé considerati non assolvono una funzione socio-sanitaria o assistenziale né tale configurazione può essere loro attribuita per il solo fatto di essere effettuati nei confronti di strutture destinate alle anzidette finalità.
Quanto sopra rappresentato, si ritiene che i servizi di lavanderia, quali servizi generici resi dalla costituenda società cooperativa in argomento, non possano essere ricompresi tra le prestazioni di cui al n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 e non possano, quindi, essere assoggettati alla relativa aliquota IVA ridotta del 4 per cento, ma debbano essere assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
La risposta di cui alla presente nota viene resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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