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Risoluzione Agenzia Entrate n. 15/E del 11.03.2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda di cui all’articolo 25, comma 4-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8


RISOLUZIONE N. 15/E


Roma, 11 marzo 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda di cui
all’articolo 25, comma 4-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8

L’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le

attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito

clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non

costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito

d’imposta.

Il successivo comma 4-terdecies del citato articolo 25 dispone, tra l’altro, che il credito

d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e

delle finanze del 13 dicembre 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto

credito d’imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non

costituiti in azienda.

In particolare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del citato

decreto interministeriale, il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto nel

rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11.

Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


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Inoltre, l’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto del 13 dicembre 2022 prevede

che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato

esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,

pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del richiamato decreto

interministeriale, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco degli enti ammessi a fruire

dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche,

anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal Ministero della Salute, tramite il proprio cassetto fiscale,

accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione,

tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a

disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è

istituito il seguente codice tributo:

“7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non

costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato

nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto del 13 dicembre

2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai

contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari

trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione

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non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto

anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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