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Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 21.01.2002

Comportamento dei concessionari nelle procedure fallimentari


Comportamento dei concessionari nelle procedure fallimentari
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 21.01.2002

Codesta associazione ha chiesto alla scrivente di far conoscere se, relativamente ai ruoli riguardanti soggetti falliti, il concessionario possa presentare la comunicazione di inesigibilità di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, immediatamente dopo aver insinuato il credito nel passivo, con successiva integrazione di tale comunicazione.
Codesta associazione ha, inoltre, chiesto quale comportamento debbano tenere i concessionari nell’attività di riscossione, a carico dei soggetti falliti, di crediti sorti successivamente all’apertura del fallimento, esprimendo l’avviso che gli stessi concessionari dovrebbero essere sollevati dall’obbligo di presentare domanda di ammissione al passivo, in quanto i crediti in esame non sarebbero “opponibili alla massa dei creditori” in virtù di un orientamento giurisprudenziale “ormai uniformemente consolidato anche a livello apicale”.
In proposito, si osserva, anzitutto, che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata dal concessionario “entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo” ed “è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile” allo stesso concessionario.
Ebbene, in tale contesto normativo, nulla osta, evidentemente, a che il concessionario, in caso di fallimento del debitore, produca, una volta presentata domanda di ammissione al passivo del credito iscritto a ruolo, la citata comunicazione di inesigibilità; ciò, fermo restando che, in conformità all’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112, tale comunicazione dovrà essere integrata dopo la chiusura della procedura fallimentare.
Quanto, poi, alla questione dell’inopponibilità ai creditori del debitore fallito dei crediti sorti in un fase successiva all’apertura del fallimento, si ritiene condivisibile la posizione espressa da codesta associazione.
In effetti, per tali crediti è assolutamente pacifico (cfr., ad es., Corte di Cassazione, sent. n. 6518/1998) il riconoscimento del principio dell’insensibilità del patrimonio fallimentare alle obbligazioni ad esse relative.
Di conseguenza, relativamente ai crediti in argomento, i concessionari dovranno astenersi dal tentativo di insinuazione nel passivo ed avranno la facoltà di provvedere direttamente alla presentazione della comunicazione di inesigibilità.
Codesta associazione è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende associate.

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