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Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 15.05.2002

Istanza di Interpello n. 954-62/2002. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. IVA. Art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972


Istanza di Interpello n. 954-62/2002. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. IVA. Art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 15.05.2002

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha posto il seguente

QUESITO
Il Consorzio xy ha avuto in appalto dal KKK del Governo……….il servizio di trasporto di persone su itinerari predeterminati. Il servizio viene effettuato dalle imprese consorziate le quali fatturano al predetto Consorzio le prestazioni di trasporto da ciascuna di esse effettuate. Il Consorzio, a sua volta, quale mandatario senza rappresentanza delle imprese, fattura dette prestazioni all’Ente committente. Quest’ultima fatturazione avviene senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di prestazione nei confronti di comando militare NATO. Il contribuente istante chiede se sia applicabile il trattamento agevolativo di non imponibilità IVA anche alle operazioni fatturate dalle imprese consorziate nei confronti del Consorzio stesso.

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
Secondo l’interpretazione del contribuente le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate devono essere fatturate al Consorzio in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto, malgrado la interposizione del medesimo quale mandatario senza rappresentanza, le operazioni sono comunque effettuate nei confronti di un Comando militare della NATO.
Infatti, il terzo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario.
In sostanza, sostiene il contribuente, l’intervento di un terzo soggetto che agisca in veste di mandatario senza rappresentanza non fa mutare il regime IVA applicabile all’operazione oggettivamente considerata con la conseguenza che, se una certa prestazione di servizi gode di un particolare trattamento (esclusione, esenzione, non imponibilità) in ragione della condizione soggettiva del committente, quello stesso trattamento si rende applicabile non solo al rapporto tra quest’ultimo e il mandatario, ma anche nel rapporto tra mandante e mandatario.
Tenuto conto anche dell’ulteriore documentazione prodotta in data 17/01/2002, si esprime il seguente

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In primo luogo si osserva che l’articolo 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che sono non imponibili le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate “ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, istallati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”. Inoltre, l’art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 prescrive che: “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”.
La ratio di tale ultima disposizione è di equiparare ai servizi resi o ricevuti dal mandatario (il Consorzio nel caso in esame) quelli inerenti al rapporto tra mandatario e mandante (l’impresa di trasporto).
Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare quanto affermato nella risoluzione n. 146/E del 1999. In tale risoluzione, dopo aver ribadito che le prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante hanno la stessa natura di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante, si è anche chiarito che resta fermo l’eventuale diverso trattamento IVA per ciascuna delle due operazioni, in relazione alla loro diversa rilevanza fiscale.
Più in particolare, nella risoluzione richiamata è stato precisato che la prestazione di locazione finanziaria resa dal concedente italiano al mandatario è soggetta ad IVA, mentre quella resa dal mandatario al mandante (soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro), anch’essa qualificata come locazione finanziaria per effetto dell’equiparazione, è considerata fuori campo di applicazione del tributo, per carenza del presupposto territoriale.
In altri termini, ferma restando, nei rapporti tra mandante e mandatario, la qualificazione oggettiva della prestazione, il trattamento fiscale della stessa va determinato secondo la specificità del caso.
Da quanto precede si ricava, quindi, che le prestazioni fatturate dalle singole imprese al Consorzio e quelle fatturate da quest’ultimo al cliente finale (NATO) sono entrambe da considerarsi operazioni di trasporto.
Tuttavia, l’agevolazione soggettiva di cui all’art. 72, prevista per il committente (NATO) non può estendersi a soggetti diversi da quelli specificamente contemplati nella medesima disposizione. Peraltro, il Consorzio potrà acquistare i servizi in questione senza applicazione dell’imposta con utilizzo del plafond alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni materia.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ………, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.

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