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Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 04.10.2005

Istanza di Interpello – XZ – Detraibilità dei premi corrisposti per un contratto di assicurazione a vita intera


Istanza di Interpello – XZ – Detraibilità dei premi corrisposti per un contratto di assicurazione a vita intera
Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 04.10.2005

Si segnala, per l’interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione regionale della …. in sede di risposta all’interpello n. …./2004 di seguito riportato in forma integrale.

QUESITO
Con istanza pervenuta a questa Direzione in data 1 aprile 2004, la S.V. ha proposto interpello chiedendo chiarimenti in merito alla detraibilità dei premi corrisposti per un contratto di assicurazione a vita intera a premi periodici, stipulato in data 17 marzo 1999 con la compagnia assicurativa “YY” di …. Per detto contratto, è stata convenuta in otto anni la durata del pagamento dei relativi premi.
Al riguardo, è stato in particolare chiesto se siano detraibili i premi versati dopo l’ottavo anno.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
Nell’istanza sono state prospettate due soluzioni alternative:
i) non detrarre i premi in questione in quanto afferenti un contratto di assicurazione sulla vita rinnovato successivamente al 1 gennaio 2001;
ii)detrarre gli stessi nel limite di Euro 1.291,14 dovendosi considerare il relativo contratto senza scadenza.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione da Lei ritenuta corretta è la seconda. Relativamente al nuovo regime fiscale dei contratti di assicurazione introdotto con il Dlgs n. 47/2000, da applicare a quelli stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001 (art. 16), si richiama la Risoluzione del 3 dicembre 2002, n. 378, nella quale questa Agenzia, puntualizzando quanto già affermato con la Circolare n. 29/2001, ha chiarito che un vecchio contratto di assicurazione sulla vita (cioè stipulato prima del 1/1/2001) è da intendersi rinnovato “allorquando l’assicurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche se tacitamente, il diritto di accettazione che gli è stato irrevocabilmente attribuito” (cfr. in tal senso anche Risoluzione Ag. Entrate n. 111/2003).
Tanto premesso, in detta Risoluzione è stato affermato che per i vecchi contratti assicurativi “a vita intera” non si può realizzare l’ipotesi della rinnovazione, atteso che “la scadenza contrattuale, ossia il termine allo scadere del quale l’assicuratore deve corrispondere la prestazione, coincide con il decesso dell’assicurato”.
Peraltro, tenuto conto che il chiarimento era stato sollecitato in riferimento a vecchi contratti assicurativi c.d. a vita intera con previsione di apposita clausola la cui accettazione da parte dell’assicurato avrebbe permesso il versamento di premi aggiuntivi, è stato altresì rappresentato che detta accettazione non comporta una novazione oggettiva del contratto originario.
Pertanto, si concludeva esprimendo l’avviso che “ai premi integrativi versati per effetto della sottoscrizione della predetta clausola inserita nell’ambito di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000 rimane applicabile la disciplina fiscale previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 47 del 2000”.
Nel caso da Lei prospettato, si ritiene che dette conclusioni non possono essere confermate.
Infatti, il carattere proprio dei contratti assicurativi a vita intera è, si ribadisce, che il termine allo scadere del quale l’assicuratore deve corrispondere la prestazione, coincide con il decesso dell’assicurato.
Invece, dall’esame della polizza vita nonché delle relative condizioni contrattuali allegate all’istanza, risulta che la durata dell’assicurazione è a vita intera e impegna la compagnia assicurativa a pagare ai beneficiari, in caso del decesso del contraente/assicurato, i premi investiti rivalutati fino al momento del decesso; ma parimenti risulta altresì che, riconosciuta al contraente la possibilità di fissare, alla stipulazione del contratto, la durata del pagamento dei premi (fra 5 e 25 anni), detta durata è stata determinata in otto anni e, soprattutto, che il capitale maturato “è esigibile dopo la fine del pagamento dei premi”.
Pertanto, nel caso di specie, convenendosi il pagamento di ulteriori premi, gli stessi saranno indetraibili.

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