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Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 01.10.2001

Istituzione codice-tributo per il versamento delle somme dovute dai soggetti che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione delle attività detenute all’estero. Articoli 12, 15 e 16 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350


Istituzione codice-tributo per il versamento delle somme dovute dai soggetti che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione delle attività detenute all’estero. Articoli 12, 15 e 16 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350
Risoluzione Agenzia Entrate n. 143 del 01.10.2001

Il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, al capo III – “Emersione di attività detenute all’estero” – disciplina la possibilità di rimpatriare e/o regolarizzare, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute all’estero senza l’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per quanto concerne le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate.
In particolare, per i predetti contribuenti, viene prevista la possibilità di:
a) rimpatriare il denaro e le altre attività finanziarie detenute all’estero (art. 12, comma 1);
b) di mantenere all’estero e regolarizzare le attività finanziarie (art. 15, comma 1);
c) di mantenere all’estero e regolarizzare investimenti e altre attività (art. 16, comma 1).
In relazione al rimpatrio e/o alla regolarizzazione l’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 350 del 2001, dispone il versamento, attraverso gli intermediari finanziari, di una somma pari al 2,5 per cento del valore delle attività rimpatriate o regolarizzate, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Per il versamento della suddetta somma, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, viene istituito il seguente codice-tributo:

1801, denominato “Somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività detenute all’estero – Art. 12, comma 1, decreto legge 25 settembre 2001, n. 350”.

Si precisa, al riguardo, che non è ammessa la compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
In ordine alla compilazione del modello F24, si fa presente che il suddetto codice-tributo dovrà essere esposto nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno cui si riferisce il versamento.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse vanno imputate al capo X e all’istituendo capitolo 3336 del bilancio dello Stato.

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