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Risoluzione Agenzia Entrate n.139 del 10.11.2017

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633


Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificando l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

In attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 50/2017, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 ha apportato modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

In particolare, il comma 01 dell’articolo 5 del D.M. del 23 gennaio 2015, inserito dal D.M. del 27 giugno 2017, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, versano con modello F24 l’imposta dovuta in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo.

Con la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti.

Ciò premesso, per consentire il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, ai sensi dell’articolo 5, comma 01, del D.M. del 23 gennaio 2015, si istituiscono i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione.

Per il modello F24, si istituisce il codice tributo:

? “6041“, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./meserif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e

“AAAA”.

Per il modello F24 EP, si istituisce il codice tributo:

? “621E“, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:

§ nella sezione “CONTRIBUENTE“, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;

§ nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:

– nel campo“sezione“, il valore “F” (Erario);

– nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;

– nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;

– nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

I soggetti diversi da quelli sopra citati effettuano il versamento dell’IVA dovuta in esito alla scissione dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. del 23 gennaio 2015, utilizzando i codici tributo “620E” e “6040”, istituiti con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 1203, articolo 12, nel caso di cui al comma 1, lettera c), del citato articolo 4.

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