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Risoluzione Agenzia Entrate n. 136 del 26.09.2001

Interpello 954-80/2001-ART.11, legge 27-7-2000, n. 212


Interpello 954-80/2001-ART.11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 136 del 26.09.2001

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto, concernente l’esatta applicazione dell’art. 87 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comitato ……….. – fondazione costituita con atto pubblico, non avente scopo di lucro – chiede di conoscere se possa qualificarsi come ente commerciale, in considerazione della propria attività di cura dell’organizzazione e dello svolgimento dei XX Giochi Olimpici del 2006.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Comitato istante si ritiene “ente commerciale” ravvisando la sussistenza di un sinallagma consistente nella corresponsione di un prezzo a fronte dell’organizzazione dei Giochi Olimpici, fattispecie assimilabile al contratto di appalto di servizi. A tal fine ha rappresentato che in data 9 marzo 2000 ha aderito all’Host City Contract assumendo l’obbligo di predisporre l’organizzazione dei giochi olimpici invernali del 2006 a determinate condizioni ed a fronte di un corrispettivo ed ha precisato che i contributi degli Enti sia pubblici che privati rappresentano una percentuale trascurabile dell’ammontare delle entrate. Inoltre, ha evidenziato di non essere proprietario dei diritti televisivi legati alla diffusione dell’evento e, pertanto, di non avere alcun diritto a percepire corrispettivi per lo sfruttamento economico dei suddetti diritti.
Infine, ha fatto presente che la legge 9 ottobre 2000, n. 285 (articolo 10, comma 4) ha previsto che “i proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 87, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, alle lettere b) e c) reca la nozione rispettivamente di “ente commerciale” e di “ente non commerciale”.
L’elemento distintivo tra le due tipologie di enti è costituito dalla circostanza di avere o meno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, intendendosi per tale l’attività che determina reddito di impresa ai sensi dell’articolo 51 del predetto T.U.I.R..
Il comma 4 del citato articolo 87 prevede che “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.”.
Pertanto, come chiarito con la circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, se l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l’ente deve annoverarsi tra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA. In caso contrario, l’ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, deve considerarsi ente commerciale quando l’attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale.
Ciò premesso, si rileva che, in base all’articolo 3 dello Statuto, codesto Ente “ha lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento, senza fini di lucro, dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nell’accordo (Host City Contract) firmato a Seul il 19 giugno 1999 tra il C.I.O., il C.O.N.I. e la Città di Torino.
L’organizzazione dei Giochi rispetterà gli obblighi e perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano la Carta Olimpica ivi compreso il Codice Etico in essa contenuto.
Per il raggiungimento dello scopo il “Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006″ può svolgere anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a società aventi finalità analoghe od affini”.
Le suddette previsioni statutarie, che valorizzano un’attività di “cura” dell’organizzazione finalizzata al rispetto degli scopi generali e dei principi etici che ispirano la Carta olimpica, consentendo attività commerciali soltanto di carattere secondario o accessorio (l’ente “può svolgere anche attività commerciali ed accessorie”), inducono a qualificare il comitato istante come “ente non commerciale”. In tal senso la scrivente si è, peraltro, già espressa con la risoluzione n. 188/E del 7 dicembre 2000 avente ad oggetto analoga fattispecie.

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