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Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 07.04.2008

Istanza di interpello 2008-Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. imposta di bollo – Istanze di rateazione presentate ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973


Istanza di interpello 2008-Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. imposta di bollo – Istanze di rateazione presentate ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973
Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 07.04.2008

Con istanza di interpello n. 954-168/2008, concernente l’interpretazione dell’art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente:

QUESITO
Equitalia spa fa presente che la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 31, sono state introdotte nell’articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, i commi 2-bis e 2-ter che hanno modificato l’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e l’articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Per effetto di tali modifiche è stato attribuito agli agenti della riscossione la competenza di concedere le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Fa presente, altresì, che finora ha trovato applicazione l’articolo 3 della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972 in quanto le istanze di rateazione erano dirette agli uffici finanziari; inoltre fa presente che le società del gruppo Equitalia sono società per azioni indirettamente partecipate da soggetti di diritto pubblico e svolgono le funzioni pubbliche relative alla riscossione nazionale (art. 3, comma 1, del D.L. n. 203).
Premesso quanto sopra, la società istante chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione delle somme iscritte a ruolo presentate ai sensi dell’articolo 19 del citato DPR n. 602 del 1973.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante non fornisce alcuna soluzione interpretativa

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che l’art. 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha soppresso il servizio di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione tributi con decorrenza 1 ottobre 2006.
Le relative funzioni sono state affidate all’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante Equitalia spa, il cui capitale è ripartito tra l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’INPS (49%).
La società Equitalia, inoltre, controlla in tutto o in parte le società del gruppo Equitalia che svolgono di fatto le funzioni di agenti della riscossione.
Con riferimento all’imposta di bollo si fa presente che l’articolo 3 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio per “Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Affinché le domande oggetto del presente interpello, siano soggette all’imposta di bollo, queste devono essere esclusivamente indirizzate ai soggetti elencati dal citato art. 3 della tariffa tra i quali non sono ricompresi né gli agenti della riscossione né soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione.
Premesso quanto sopra, si ritiene che le istanze volte ad ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 possono essere redatte senza l’applicazione dell’imposta di bollo.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello presentata dalla Equitalia spa.

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