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Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 05.06.2003

Istanza di interpello, art. 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Sig. WX  Aliquota IVA applicabile sulla cessione di beni rappresentati da ”pasta a base di farina di farro” e di ”pasta a base di semola di kamut”


Istanza di interpello, art. 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Sig. WX Aliquota IVA applicabile sulla cessione di beni rappresentati da ”pasta a base di farina di farro” e di ”pasta a base di semola di kamut”
Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 05.06.2003

La Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente l’istanza di interpello formulata dal signor WX ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e volta a conoscere quale sia l’aliquota IVA applicabile sulla cessione di beni rappresentati da ”pasta a base di farina di farro” e di ”pasta a base di semola di kamut”.

Quesito
Nell’ambito della propria attività di produzione di paste alimentari secche, l’istante ha avviato la produzione di una nuova specialità a base di semola di kamut e di farina di farro.
Il prodotto finale, ottenuto con i tradizionali metodi di produzione della pasta (trafilazione, laminazione ed essiccamento), è del tutto simile, anche nell’aspetto, alla normale pasta alimentare a base di semola di grano duro.
L’istante chiede quale sia l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti descritti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Considerati i metodi di lavorazione adottati e le caratteristiche del prodotto finale, l’istante ritiene che alla cessione di ”pasta a base di farina di farro” e di ”pasta a base di semola di kamut” debba essere applicata l’aliquota del 4 per cento prevista per la pasta alimentare al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Parere dell’Agenzia
E’ da rilevare preliminarmente che, per la normativa attualmente in vigore (legge 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187), non possono essere commercializzati come ”pasta” i prodotti ottenuti con farina di farro o semola di kamut, atteso che si tratta di sfarinati diversi da quelli tassativamente previsti dall’articolo 6 e seguenti del D.P.R. n. 187 del 2001.
Ai fini dell’inquadramento merceologico dei prodotti in questione, è stato chiesto un parere dell’Agenzia delle Dogane, la quale, con nota n. 1704 del 21 maggio 2003, ha rilevato che ”…la pasta di farina di farro e la pasta di semola di kamut rientrano tra ”le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate” e si classificano più precisamente al codice NC 19021990, posizione corrispondente alla sottovoce 1903 – B – II (cod. stat. 905) della tariffa doganale in vigore al 31.12.1987.”
Pertanto, considerato che le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate rientrano nella più generica voce paste alimentari di cui al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, è da ritenersi che le cessioni di ”pasta a base di farina di farro” e ”pasta a base di semola di kamut” siano da assoggettare ad IVA ad aliquota del 4 per cento, ai sensi del citato n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

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